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Emilia R.: il regime transitorio delle NTC per gli edifici privati

Nuove norme obbligatorie per le costruzioni con procedimento edilizio iniziato dopo il 30 giugno 2009

vedi aggiornamento del 12/02/2010
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19/10/2009 - Con una Circolare del 13 ottobre 2009, la Regione Emilia Romagna fornisce indicazioni relative alla conclusione del regime transitorio delle Norme Tecniche per le Costruzioni e illustra l’art. 64, comma 7, della LR 6/2009 Piano Casa.

Come è noto - spiega la Circolare – il 30 giugno 2009 è terminato il periodo transitorio di applicazione delle NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, durante il quale era possibile applicare alternativamente o la normativa tecnica previgente o quella di cui al DM del 2008. Pertanto dal 1° luglio 2009 è divenuto obbligatorio, per i nuovi interventi, applicare le NTC di cui al DM 14 gennaio 2008.
 
Quanto all’impatto della nuova normativa tecnica rispetto ai procedimenti in corso, l’art. 20, comma 3, del DL 248/2007 (convertito con modifiche dalla legge 31/2008) stabilisce che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.” (leggi tutto).
 
Il testo nazionale – sottolinea la Circolare – ha chiarito la portata del concetto di “costruzione iniziata” con riferimento alle opere a committenza pubblica, ma non ha precisato a quel fatto o adempimento ci si debba riferire per considerare iniziate le costruzioni di natura privatistica.
 
Per chiarire questo aspetto, la Regione ha completato la previsione normativa statale specificando, con l’art. 64, comma 7, della LR 6/2009, che il regime transitorio previsto dall’art. 20, comma 3, del DL 248/2007 “si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire”. Quindi, una costruzione privata si intende iniziata alla data di avvio del procedimento edilizio.
 
In conclusione, in Emilia Romagna, per gli interventi edilizi per i quali entro il 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune DIA o domanda per il rilascio del permesso di costruire, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’attuazione dei lavori e all’eventuale collaudo.

 
Inoltre, la Regione richiama la Circolare Ministeriale del 5 agosto 2009 che, per le costruzioni di natura privatistica, indicava come  obbligatoria l’applicazione del DM 14 gennaio 2008 per le costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009 (leggi tutto). La Circolare Ministeriale – spiega la Regione –, avendo una portata meramente interpretativa della disposizione statale, non opera in Emilia Romagna e, quindi, non influisce sulla validità dell’art. 64, comma 7, della LR 6/2009.
(riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Massimo Grisanti

Ritengo che Mary non abbia ragione per questi motivi. Il nostro ordinamento prevede in vari casi che l'interesse pubblico prevalga su quello privato ancorchè quest'ultimo sia in possesso di un titolo regolarmente rilasciato. Mi viene a mente - ad esempio - il caso della decadenza del permesso a costruire nell'ipotesi in cui i lavori non siano ancora iniziati e sia intervenuta una nuova disciplina urbanistico-edilizia con cui lo stesso sia in contrasto (ex art. 31 della legge n. 1150/1942 introdotto se non erro dalla legge n. 765/1967). Nel caso della normativa tecnica sismica ritengo sia la stessa cosa. In presenza di un progetto approvato e "concessionato" (per usare un termine comune) lo stesso decade se non vi è stato l'inizio della costruzione come previsto ESPRESSAMENTE dalla norma a cui fa riferimento il Ministro nella Circolare (al momento mi sfugge). Tra l'altro voglio far soffermare l'attenzione sul fatto che il legislatore dove ha voluto (per le opere pubbliche) ha fatto esplicito riferimento al progetto e non alla costruzione iniziata. Per questi motivi ritengo che le Regioni CI FARANNO ANDARE TUTTI NEI GUAI !!

Mary

Il Ministero sembra non aver tenuto conto del quadro legislativo complessivo che disciplina il settore edilizio. In base al DPR 380/01 (c.d. Testo Unico Edilizia) la realizzazione di un opera privata necessita di un titolo abilitativo, D.I.A. o Permesso di Costruire, che assegna 3 anni di tempo per svolgere i lavori a decorrere dalla data del loro inizio, previa avvenuto deposito del progetto strutturale presso uffici provinciali ex Genio Civile. Dunque in Italia, checché ne dica il Ministero, chi ha depositato entro il 30/06/09 il progetto strutturale presso il Genio Civile ha diritto di eseguire quel dato progetto entro i 3 anni di tempo concessigli dal titolo abilitativo. Quello stesso progetto strutturale depositato entro il 30/06/2009 poteva essere redatto in conformità a tutte le normative in vigore sino a quel giorno, dunque anche quelle del 1996. A quel punto, in base alle leggi vigenti, va in cantiere il progetto depositato e la struttura va realizzata in base ad esso, indipendentemente dalla data di inizio lavori

Vincy

......e noi della Calabria,come ci dobbiamo comportare?

Salvatore

Come al solito l'Emilia Romagna si rivela efficiente al contrario del resto d'Italia. Complimenti.

Massimo Grisanti

La disposizione della Circolare regionale che àncora all'inizio del procedimento burocratico il concetto di inizio delle costruzioni (da intendersi invece come inizio dei lavori) mi sembra del tutto irrilevante e viziata da incompetenza assoluta, oltre che ad essere fuorviante e istigatrice alla violazione dell'ordinamento civile e dei principi del governo del territorio. Fuorviante e viziata da incompetenza assoluta perché come insegna anche la recente impugnazione davanti alla Corte Costituzionale (notizia del 15 ottobre u.s.) della legge regionale Friuli V.G. sulla sismica da parte del Governo, gli aspetti di principio che riguardano le norme tecniche sismiche attengono alla competenza esclusiva statale. Fuorviante ed istigatrice della violazione dell'ordinamento civile e dei principi del governo del territorio perché: 1) violando le norme tecniche sismiche attraverso l'ultrattività della vecchia normativa si fa commettere una violazione sostanziale che non può essere mai sanata e sarà quindi obbligatoria la demolizione. 2) il corretto procedimento in materia sismica costituisce condizione d'efficacia dei titoli abilitativi edilizi, con la conseguenza che le opere sono abusive a tutti gli effetti anche per quanto concerne la materia del governo del territorio. 3) con i titoli abilitativi inefficaci o peggio ancora nulli perchè rilasciati in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia quale presupposto - ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/2001 - per il formarsi del potere in capo al dirigente comunale, si mettono in essere atti di compravendita o mutui giuridicamente nulli per violazione di norme imperative e illiceità dell'oggetto (art. 21 septies L. 241/90).

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