Soa, possibile in gara la presentazione di copia conforme
Tar Piemonte: documenti corredati da autocertificazione del legale rappresentante
16/11/2009 - Possibile, durante la partecipazione a una gara di appalto, la presentazione della copia conforme in luogo del certificato richiesto in originale a patto che la copia sia accompagnata dall’autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa partecipante. Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza 2334/2009, depositata il 26 ottobre scorso.
Nell’analisi del caso è stato visionato il disciplinare di gara, in base al quale la certificazione di qualità doveva essere prodotta, a pena di esclusione, in originale o in copia autenticata da un notaio o dall’autorità amministrativa, o ancora attraverso l’attestazione Soa.
Una delle imprese partecipanti, componente di un’Ati, aveva invece prodotto la certificazione di qualità consegnando una copia conforme all’originale, corredata di timbro, sottoscrizione del legale rappresentante e fotocopia della carta di identità non solo del legale rappresentante, ma anche del direttore tecnico.
Di conseguenza, la Stazione Appaltante aveva comunicato all’impresa l’esclusione per non aver rispettato le disposizioni del bando. Che infatti prescriveva, per i concorrenti dotati di certificazione di qualità, rilasciata da organismi accreditati, una riduzione del 50% della cauzione provvisoria. L’agevolazione era però subordinata alla presentazione del certificato di qualità o dell’attestazione Soa in originale o in copia autenticata da un notaio.
In seguito al ricorso opposto dall’Ati è stato stabilito che in linea generale il disciplinare di gara non può essere interpretato in maniera estensiva per non ledere la par condicio tra i partecipanti. Questo principio non può però essere applicato in modo assoluto, ma graduato in base alle tesi da provare durante la gara.
Visto che i concorrenti devono dimostrare solo il possesso del certificato di qualità, è quindi sufficiente l’autocertificazione del legale rappresentante, che consiste nella facoltà, riconosciuta ad ogni interessato, di comprovare, con una propria dichiarazione, in sostituzione dei normali certificati, fatti, stati o qualità personali.
L’autocertificazione può assumere la forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di certificazione, che sostituisce le attestazioni delle pubbliche rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, riguardante stati o qualità personali di conoscenza del diretto interessato.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può però riguardare anche i documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione. L’Ati è stata quindi riammessa alla gara. (riproduzione riservata)
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