Sicurezza sul lavoro, più rigida la sospensione delle attività

Ministero del Lavoro: provvedimenti di interdizione discrezionali, non adottati se implicanti maggiori rischi

vedi aggiornamento del 22/03/2010
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17/11/2009 - Confermata la sospensione dell’attività imprenditoriale per le imprese che non rispettano gli obblighi normativi sul rispetto della sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. È il contenuto della Circolare 33/2009 del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali.

La sospensione dell’attività scatta quando si assumono lavoratori irregolari, ma anche se le misure di sicurezza risultano poco idonee.
 
Dopo le ripetute proroghe trova quindi applicazione l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico per la sicurezza, modificato dall’articolo 11 del D. Lgs. 106/2009. La circolare ministeriale diventa inoltre l’unico riferimento normativo cui far riferimento.
 
Competenze: In base alla nuova disposizione la competenza per l’adozione del provvedimento di sospensione non spetta più al personale ispettivo, ma agli organi di vigilanza appartenenti al Ministero o alle Asl, cioè gli uffici dai quali dipendono i funzionari ispettivi.
 
Tra gli ambiti ai quali si applicano le competenze del personale ispettivo emerge il settore edile, con i lavori di costruzione, demolizione, manutenzione, riparazione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee in cemento armato o muratura, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, attività di montaggio e smontaggio, lavori in sotterraneo o gallerie che possono comportare anche l’impiego di materiale esplosivo.
 
Discrezionalità: Il provvedimento di sospensione va in genere adottato ogni volta che ricorrono i presupposti di violazione, a meno che non siano riscontrate circostanze che rendano inopportuna l’adozione, come un maggior rischio per la sicurezza. Il lavoro non va sospeso neanche se si rischia di compromettere l’erogazione di un servizio pubblico o di provocare danni agli impianti, o ancora, se il lavoratore in nero è l’unico occupato dell’azienda.
 
Gli effetti della sospensione devono essere circoscritti alla singola unità produttiva o cantiere in cui sono state riscontrate le violazioni.
 
La revoca del provvedimento di sospensione può avvenire in conseguenza alla regolarizzazione dei lavoratori, al ripristino delle condizioni di sicurezza e al pagamento di una sanzione aggiuntiva. Che ammonta a 1500 euro in caso di dipendenti in nero e a 2500 euro per la mancata tutela da infortuni. (riproduzione riservata)
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