10/11/2009 - Per i lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro è consentito nominare il solo coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Lo ha affermato il Ministero del Lavoro con la Circolare 30 del 29 ottobre 2009 in risposta a numerose richieste di chiarimenti relative all’applicazione dell’articolo 90, comma 11, del Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro), come modificato dal Dlgs correttivo 106/2009.
Il correttivo infatti ha escluso l’obbligo, a carico del committente o del responsabile dei lavori, di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e il coordinatore per la progettazione nel caso di lavori privati non soggetti al permesso a costruire e di importo inferiore a 100 mila euro.

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sergio
verniciatura facciata mq 80 unica impresa < 200 Uomini/giorno serve la nomina coordinatore a causa rischi particolari allegato XI (caduta dall'alto)
gian piero
se ben capisco uno che deve fare lavori che rientrano nella fattispecie "semplificata", ha la fortuna di poter nominare il solo CSE, che deve anche fare tutto quello che farebbe un CSP,e pure negli stessi tempi: praticamente un CSP con un altro nome....che senso ha tutto cio?
marco
non capisco queste differenze tra i lavori privati e i lavori eseguiti da un committente pubblico. sembra quasi come se su un cantiere ci si possa fare male mentre sull'altro no.
varob
Per tinteggiare una camera o più camere con una sola (unica) impresa (pittore o imbianchino) NON serve nessun coordinatore.
claudio
L'obbligo di nominare un coordinatore c'è quando ci sono più imprese, anche non contemporanee, che lavorano in cantiere. Quindi se devo rifare il pavimento, comunque non c'è l'obbligo di nominare il Coordinatore e di redigere il PSC, L'impresa ha comunque l'obbligo di presentare il POS. Se invece dovessi rifare il bagno, e ci fosse, per esmpio, un idaulico e un piastrellista, allora l'obbligo c'è.
ING. CHIARA
Per lavori non soggetti a permesso di costruire si intendono tutti i lavori non soggetti ad autorizzazione (tinteggiature, pavimentazioni esterne ...) oppure tra i lavori esclusi sono compresi anche quelli soggetti a DIA ???? Le imprese che operano nei suddetti cantieri devono redarre i relativi POS. Normalmente le piccole imprese presentano POS precompilati dal loro commercialista (poche righe che valgono tutto e NIENTE). E' ora che tutte le imprese siano qualificate e sanzionate senza caricare oneri e spese sul Committente e sul Coordinatore (provate voi a coordinare una impresa di extracomunitari che a mala pena parlano la nostra lingua). Se si opera sugli impianti devo possedere REQUISITI riconosciuti dalla Camera di Commercio; per costruire una abitazione non devo avere nessuna qualifica.
Silvia
Ogni operatore, idraulico, muratore, lattoniere, etc, devono oerare rispettando i parametri della sicurezza, con prezzi controllati da un prezzario nazionale, e sollevare la committenza da tutte queste pratiche burocratiche. A Roma, funzionano solo i ministeri, il mondo del lavoro e' ignorato.
josephine
Si! Conviene aspettare che la casa sia a tutta da rifare. Se ogni volta che deve essere eseguitao anche un piccolo intervento di ordinaria manutenzione, si devono spendere più soldi per inutile burocrazia che per fare i lavori.
Silvia
Per rifare un pavimento, quale coorrdinatore serve?
gigi
Non ho parole per constatare come in Italia la burocrazia toglie il buon senso a tutti gli operatori.
VALDIMIRO
Questi tentativi di chiarimento, spesso confondono di puù. Il Ccommittente che non vuol nominare il CSP, perché deve attuare quanto previsto dalla circolare, quando senza imbarcarsi in limitazioni ed interpretazioni su titoli abilitativi ed importi dei lavori, in base al combinato disposto [ quanto odio sta frase ]: Art. 90 Comma 4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98. Comma 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. Art 92 Comma 2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b). può nominare il CSE, dopo l’affidamento dell’incarico di progettazione. Considerando che la circolare è stata inviata a tutti gli UPG, comincio a temere tutte le possibili interpretazioni.
maurizio
quindi, se tinteggio una camera, serve il coordinatore
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