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Libera circolazione dei servizi nella UE: recepita la direttiva

Più facile per i professionisti europei lavorare in Italia; meno restrizioni per le comunicazioni commerciali

vedi aggiornamento del 13/07/2011
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21/12/2009 - Il Consiglio dei Ministri del 17 dicembre ha approvato uno schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi nel mercato interno.

Libera circolazione dei servizi nella UE: recepita la direttiva

Norme correlate

Decreto Legislativo 26/03/ 2010 n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Bozza non ancora in vigore 23/09/ 2009

Dipartimento Politiche Comunitarie - Istituzione del Tavolo tecnico di confronto per il recepimento ..

Legge dello Stato 06/08/ 2008 n. 133

Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo ..

Decreto Legislativo 09/11/ 2007 n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' ..

Direttiva CEE 12/12/ 2006 n. 2006/123/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (ex Bolkestein)..

Legge dello Stato 04/08/ 2006 n. 248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni ..

Decreto Legge 04/07/ 2006 n. 223

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione ..

Ricordiamo che la Direttiva 2006/123/CE, adottata dal Consiglio europeo del 12 dicembre 2006, è volta ad assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri. Le disposizioni del decreto di recepimento si applicano a tutte le attività economiche, imprenditoriali o professionali, svolte senza vincolo di subordinazione e dirette allo scambio di beni o alla fornitura di prestazioni anche a carattere intellettuale. Ai sensi della Direttiva, tra queste attività rientrano: i servizi alle imprese, i servizi di certificazione e di collaudo, di gestione delle strutture, i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, i servizi collegati con il settore immobiliare e l’edilizia, compresi i servizi degli architetti (leggi tutto).

Il decreto prevede che, fatte salve le disposizioni relative ad ordini, collegi e albi professionali, è possibile istituire o mantenere regimi autorizzatori solo se questi sono giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità.

 
Un operatore di un altro Stato membro ha diritto ad esercitare la sua attività in Italia, senza obbligo di stabilirvisi, né di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale, salvo determinati casi. Tutte le procedure necessarie per svolgere le attività di servizi vanno espletate in via telematica attraverso lo sportello unico per le attività produttive, ai sensi del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008.
 
I prestatori di servizi devono fornire ai destinatari i propri dati, il numero di partita IVA, il prezzo del servizio, se predefinito dal prestatore, ecc. Per le professioni regolamentate, occorre indicare gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita, le garanzie per responsabilità professionale. Se un prestatore ha l’obbligo di disporre di un’assicurazione di responsabilità professionale, può utilizzare quella di cui già dispone nello Stato membro in cui è stabilito.
 
Il nuovo decreto avrà effetti anche sulle comunicazioni commerciali relative alle prestazioni di servizi nell’ambito delle professioni regolamentate. Fatte salve le disposizioni del decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006), i professionisti possono liberamente impiegare le comunicazioni commerciali; eventuali limitazioni devono essere giustificate da motivi imperativi da  interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità. I codici deontologici devono recepire queste norme assicurando che le comunicazioni commerciali siano emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario.
 
I professionisti di un altro Stato UE potranno presentare al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente la domanda di iscrizione, corredata dei documenti che provano il possesso dei requisiti fissati dall’ordinamento professionale. Il procedimento dovrà concludersi entro due mesi altrimenti scatterà il silenzio-assenso. Per iscriversi sarà necessario, oltre al titolo professionale conseguito nel proprio Paese, il decreto di riconoscimento rilasciato ai sensi del Dlgs 206/2007. L’iscrizione è consentita anche ad associazioni o società di uno Stato UE. La normativa vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate deve essere adeguata ai principi contenuti nel nuovo decreto di recepimento, che modifica gli ordinamenti di alcune professioni, tra cui: dottore agronomo e di dottore forestale, agrotecnico, perito agrario, geologo, perito industriale.

L’approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento dovrà avvenire entro il 28 dicembre 2009.
(riproduzione riservata)
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Altri Commenti

Sonila

Forse anche gli stessi Italiani si possono presentare in Francia come anche in Romania e quant'altro per offrire i loro servizi...! Bisogna sempre cercare di bilanciare il potere economico all'interno dell'UE e in piu' bisogna cercare di portare un livello minimo ed omogeneo di benessere sociale...! Guardate anche dal punto di vista dell'espansione del Servizio-All'Italiana!!!!

DANILO

Si ma qualcuno si dovrà svegliare; es.: nel c.d "Comune limitrofo" , (MILANO o Roccaseccatrecasedisotto, non importa) UNA BELLA MATTINA ALLE 8.30, di LUNEDI', si presentano UNA MEZZA DOZZINA DI CINESI, DI UNA DITTA CON BASE A LONDRA o VIENNA e IN UN FLUNETE INGLESE HANNO LA PRETESA DI ESSERE, NON SOLO CAPITI, MA ANCHE ESAUDITI. Pensa te ! ................... PASSWORD = TENERE DURO. Comunque BUON 2010 a TUTTI

ALESSANDRO

Del tutto inutile..se io come tecnico mi presento al comune limitrofo mi considerano già straniero!

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