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Nuove NTC: dal Ministero ulteriori precisazioni

Nei lavori privati, il DM 14 gennaio 2008 si applica alle costruzioni il cui deposito sia avvenuto dopo il 30 giugno 2009

vedi aggiornamento del 01/03/2011
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28/12/2009 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene nuovamente sull’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con il DM 14 gennaio 2008.

Nuove NTC: dal Ministero ulteriori precisazioni

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Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia

Dopo la Circolare del 5 agosto 2009, arriva la Circolare dell’11 dicembre 2009, pubblicata sulla G.U. n. 297 del 22 dicembre 2009.

In primo luogo il Ministero ricorda che il 30 giugno 2009, per effetto del DL 39/2009, convertito nella Legge 77/2009, è terminato il regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni e pertanto, dal 1° luglio 2009 è obbligatoria l’applicazione delle nuove NTC.

L’obbligatorietà di applicazione delle nuove norme – afferma la Circolare – ha reso necessari ulteriori chiarimenti sul regime degli interventi per i quali, anche successivamente al 30 giugno 2009, possa applicarsi la normativa tecnica precedente. 


La Circolare del 5 agosto 2009 non ha, evidentemente, chiarito tutti i dubbi, dal momento che il Ministero continua a ricevere segnalazioni relative alla difficoltà di applicazione della nuova normativa dopo il 30 giugno 2009, in particolare per quanto riguarda il discrimine dell’obbligatorietà di applicazione per le costruzioni di natura privatistica.

Alle iniziative private – spiega il Ministero – viene applicata sin da subito la nuova disciplina perché esse presentano “maggiori criticità progettuali ed esecutive” rispetto alle iniziative pubbliche. Quindi, mentre per i lavori pubblici il momento di discrimine tra l’utilizzo della vecchia e della nuova normativa viene individuato nell’affidamento dei lavori o nell’avvio della progettazione definitiva o esecutiva, nelle costruzioni private tale momento discriminante viene individuato nell’inizio della costruzione dell’opera o dell’infrastruttura. Dovendo individuare, anche per le iniziative private, un momento certo ed incontestabile per poter parlare di inizio delle costruzioni, tale momento è quello dell’avvenuto deposito, ai sensi degli articoli 65 e 93 del Dpr 380/2001, presso i competenti uffici comunali.

Sempre con riguardo ai lavori di natura privatistica, la Circolare fornisce ulteriori precisazioni nel caso si ricorra ad una variante in corso d’opera. Anche qui l’elemento discriminante è la presenza di modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, che implicano un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera. In ogni caso, non è ammesso che le varianti, qualora si configurino come una nuova e diversa progettazione strutturale, riducano le caratteristiche prestazionali dell’opera, in particolare la sua stabilità.

Pertanto, solo nei casi di varianti che comportino modifiche sostanziali dell’organismo architettonico, dovranno essere integralmente applicate le nuove NTC, nel senso che dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato, con le nuove norme, o una nuova progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo. La figura professionale competente a valutare se la variante è sostanziale non può che essere il progettista strutturale dell’opera. Per tali varianti, potrà essere utilizzata la previgente normativa tecnica solo se il deposito del progetto di variante sia avvenuto entro il 30 giugno 2009.

Infine, per le costruzioni e le infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, da realizzarsi da parte di amministrazioni e altri soggetti ed enti tenuti al rispetto di procedure di evidenza pubblica, qualora i lavori siano stati affidati o i progetti definitivi o esecutivi siano stati avviati prima del 1° luglio 2009, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

ing. Dileo Pasquale

Ma possibile che nessuno di chi ha scritto le circolari sia capace di rispondere ad una semplice domanda. Ma chi ha depositato al G.C. (Ufficio del territorio o come si vuole chiamare!) il progetto in data 30 giugno 2009 può costruire con le vecchie norme senza l'iscrizione delle officine al Centro Servizi del Ministero dei LL.PP? Una costruzione è stata bloccata da un direttore dei lavori perchè in questa confusione generale anche il dirigente del G.C. non sa che pesci prendere anzi confonde ancora di più le idee. Ed il direttore dei lavori preoccupato chiede marcature CE per i materiali ed iscrizione dell'officina di trasformazione al Centro Servizi.

Massimo Grisanti

A mio parere la disquisizione sull'accezione di "opere in corso" per far ricomprendere nella locuzione le opere progettate, ma ancora non iniziate materialmente è del tutto inutile, illogica ed improduttiva. Voglio ricordare come la Corte Costituzionale di fronte a vari interessi tutti costituzionalmente legittimi (non ultimo quello della proprietà) ha ritenuto assoluti: il paesaggio, la tutela della salute, la pubblica incolumità, ecc., ma non l'edilizia ed urbanistica. Pertanto non avrebbe alcun senso la perdurante efficacia di un deposito progetto al genio civile o un'autorizzazione sismica non seguita dall'inizio materiale della costruzione a confronto con la decadenza del titolo abilitativo in materia urbanistica prescritto dall'art. 15 del DPR 380/2001 (già art. 31 della legge n. 1150/1942) in mancanza dell'inizio materiale dei lavori. Se la Corte Costituzionale ha sancito varie volte la prevalenza della pubblica incolumità ed altre materie sensibili perché mai nella medesima fattispecie di efficacia del titolo abilitativo in assenza di inizio materiale della costruzione quello urbanistico decade e quello sismico perdura ?? Considerato che la decadenza è posta dal legislatore a tutela del rilevante interesse pubblico, è razionale che nella prassi applicatva si voglia sovvertire la scala dei valori costituzionalmente sensibili ??

Massimo Grisanti

Ai Ministri competenti ed al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. sono stati avanzati rilievi circa il comportamento del mero deposito per far valere l'ultrattività delle norme tecniche pregresse. Innanzi tutto viene fatto presente che la Circolare Ministeriale del 11 dicembre 2009 non chiarisce alcunché in merito al concetto di "inizio della costruzione" potendo rilevare - la stessa - solamente come chiarimento ai fini dell'applicazione delle NTC nei casi di accertamento di conformità edilizia ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 (ex art. 13). Infatti, a mio avviso, nell'ultima circolare il Ministro ha voluto dire, con riferimento al MOMENTO DI APPLICAZIONE, che è necessario l'avvenuto deposito. Ne consegue che non potranno accedere alla sanatoria edilizia le opere abusivamente eseguite che al momento della realizzazione non erano conformi alle NCT.

Massimo Grisanti

Carissimi colleghi sul web, vi riporto il contenuto di una nota dell'Ing. Giancarlo Fianchisti della Regione Toscana, il quale ha dovuto rispondere ad un'interpellanza di chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove NTC. "Le perplessità legate al concetto di "inizio lavori", mai specificate nel dettaglio né da parte dello Stato e sempre fonte di incertezze, sono state raccolte dalla Regione Umbria, capofila per le Regioni per gli aspetti legati al rischio sismico, la quale ha inoltrato al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in data 16/9/2009, una specifica richiesta di parere. Ad oggi, a oltre 5 mesi dal fatidico 1/7/2009, non si è avuta alcuna risposta. Per quanto di nostra conoscenza anche le altre Regioni hanno tenuto, per il momento, lo stesso comportamento adottato in Regione Toscana. Fa eccezione la Regione Emilia Romagna la quale, con Deliberazione n. 91/2009 (art. 64, all. 3) ha ritenuto di interpretare l'inizio dei lavori con l'istanza di DIA o Permesso a costruire presso il Comune. Pertanto in quella regione ancora oggi è possibile depositare progetti con la vecchia normativa (!)". Il punto esclamativo è dell'Ing. Fianchisti. Il comportamento tenuto dalla Regione Toscana è di far valere solamente il deposito al Genio Civile entro il 30/6/2009 senza curarsi dell'effettivo inizio dei lavori.

antonio antonellis

Ma bravi! Soprattutto competenti! L'uso delle fonti normative, della cronologia e della gerarchia delle fonti normative proprio sfugge al Ministro! Possibile che nessuno abbia impugnato al Tar la circolare 5 agosto 2009? Forse perché, giustamente, nessun Dirigente degli ex Genio Civile si sia assunto la responsabilità di annullare le autorizzazioni rilasciate per depositi entro il 30 giugno 2009? Scusate la retorica, ma, come diceva Gaber, peggio di noi solo l'Huganda!

carmelo

serviva proprio questa circolare. è la terza dopo la n.617, e quella del 5 agosto scorso. oltre alla disparità di trattamento già segnalata tra opere pubbliche e private, degna di un contenzioso legittimo, questa circolare si evidenzia per la banalità e la mancanza di effettivi chiarimenti. Infatti era ovvio che le varianti depositate entro il 30.06 fossero trattate con la normativa previgente, peraltro in vigore al momento del deposito. Nwssun chiarimento viene invece offerto per le varianti anche non sostanziali presentate dopo il 30.06. Ma per queste probabilmente sarà programmata una quarta circolare da pubblicare durante le prossime vacanze pasquali!!!

Arch. Pier Luigi Corradi

Letta la circolare rilevo la carenza di contenuti tecnici ed una incomprensibile burocratizzazione delle problematiche. Non comprendo a quali istanze detta circolare voglia rispondere. Lavori pubblici: la data da tenere in considerazione - per non favorire riserve economiche da parte delle imprese appaltatrici - dovrebbe essere quella dell'affidamento del progetto. Per i lavori privati il criterio deve essere il medesimo (non penso sia legale una differenziazione che, oltretutto, non va certamente nella direzione della sicurezza). In entrambe i casi la data certa di affidamento del progetto può essere mediante una autocertificazione del r.u.p. (in carenza di altro) o del committente. Sui progetti redatti in base alle norme previgenti (1996, 2003, 2005?) l'applicabilità delle ntc2008 per le varianti pare cosa tecnicamente ardua. Per coerenza sarebbe logico applicare la stessa norma utilizzata per il progetto originale. Le ntc2008 è giusto siano obbligatorie pur tenendo conto che la novità impone un periodo di tolleranza, specialmente su quegli aspetti di dettaglio (eccessivi) che i progettisti e i costruttori devono cominciare ad integrare nel proprio bagaglio di esperienze.

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