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Rischio idrogeologico, entro il 2015 le mappe di gestione

In Commissione Ambiente il d.lgs. per uso sostenibile del territorio e inondazioni controllate

vedi aggiornamento del 07/12/2010
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15/12/2009 - Prosegue alla Camera l’esame dello schema di decreto legislativo per la gestione dei rischi da alluvione, che dovrebbe attuare la Direttiva Comunitaria 2007/60/CE.

Rischio idrogeologico, entro il 2015 le mappe di gestione

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Decreto Legislativo 03/04/ 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

Il testo è stato presentato il 25 novembre scorso dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi della Legge 88/2009, Comunitaria 2008 e del Decreto Legislativo 152/2006, Codice Ambiente.
 
Quadro normativo esistente: In base a quanto evidenziato dall’esame alla Camera svolto in Commissione Ambiente e Politiche dell’Unione Europea, è stata la legge comunitaria a richiamare la direttiva europea del 2007, che proponeva di introdurre una disciplina specifica in materia di tutela dal rischio di alluvioni.
 
A livello europeo era stata infatti riscontrata la necessità di un approccio organico, da attuare in tre fasi, attraverso la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, la redazione di apposite mappe di pericolosità e la predisposizione di un piano di gestione del rischio.
 
Interventi che richiedono un consistente impegno finanziario da parte del Governo, così come indicato dal decreto legge per il contrasto del dissesto idrogeologico, proposto dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e poi confluito nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (Leggi Tutto). 
 
La bozza di decreto legislativo istituisce un quadro comune per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per salute umana, ambiente, patrimonio culturale, attività economiche, infrastrutture e strutture strategiche, come scuole, ospedali, autostrade e ferrovie.
 
Ripartizione dei compiti: Nel testo vengono definiti la pericolosità da alluvione, cioè la probabilità che un evento alluvionale si verifichi in un arco di tempo prefissato e in un’area certa, e i distretti idrografici, unità territoriali di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. In Italia ne esistono otto, dotati ognuno della sua autorità di bacino distrettuale, incaricata delle valutazioni preliminari sul rischio.
 
La valutazione preliminare sul rischio di alluvione si compone di una descrizione degli eventi verificati in passato, una mappa in scala del distretto idrografico e una previsione dei danni eventuali in modo da ottenere una stima sulle ricadute future.
 
Le mappe di pericolosità e di rischio devono essere redatte entro il 22 giugno 2013 e contenere la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni, prevedendo una serie di scenari quali la scarsa, media o alta probabilità.
 
Entro il 22 giugno 2015 a livello del distretto idrografico devono inoltre essere predisposti i piani di gestione del rischio. Autorità di bacino distrettuali e regioni in collaborazione con la Protezione Civile possono organizzare un unico piano o una serie coordinata. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque e l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale.
 
Previsto anche il riesame e l’aggiornamento periodico ogni sei anni. Tutto per limitare l’indice di imprevedibilità delle calamità naturali. (riproduzione riservata)
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