27/01/2010 - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto un decreto che cambia i limiti di trasmittanza termica dei serramenti necessari, nel 2010, per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Ministero dello Sviluppo Economico - Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione ..
Ministero dello Sviluppo Economico - Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 ..
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ..
Ricordiamo che il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi limiti di trasmittanza U, fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 (leggi tutto).
Per usufruire della detrazione del 55%, infatti, fino al 31 dicembre 2009 occorreva rispettare i valori limite che il Dlgs 192/2005 (come modificato dal Dlgs 311/2006) fissacome obbligatori per tutti (a prescindere dalle detrazioni fiscali) a partire dal 1° gennaio 2010. Dal 1° gennaio 2010 sono stati fissati valori ancora più bassi.
Il Decreto Ministeriale appena emanato ha modificato i valori, a seguito dell’emanazione dei decreti attuativi del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009 e Linee Guida per la certificazione energetica) e dell’esperienza applicativa di questi anni. Il MSE ha quindi ritenuto opportuno ricalibrare i requisiti tecnici di ammissibilità degli incentivi fiscali e superare alcune criticità relative all’attuazione dei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007.
In particolare, sono stati innalzati i valori relativi alle zone climatiche E ed F (nelle quali rientra la gran
parte del territorio italiano) e abbassati quelli relativi alle zone A e B (che interessano alcune aree del Mezzogiorno).
Il Decreto ha accolto le richieste espresse da Uncsaal rispetto ai limiti per l’anno in corso indicati dalla Finanziaria 2008, limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica.
Di seguito una tabella con i limiti per le chiusure apribili e assimilabili:
Zona Climatica
Limiti in vigore dal 1° gennaio 2010 (DM 11/03/2008)
Limiti previsti dal DM appena emanato
A
3,9
3,7
B
2,6
2,4
C
2,1
2,1
D
2,0
2,0
E
1,6
1,8
F
1,4
1,6
(riproduzione riservata)
Ludovica | Chi vogliamo prendere in giro?
mercoledì 3 febbraio 2010 - 09.51
La solita, puntuale, aggiustatina all'italiana. L'innalzamento dei limiti di trasmittanza termica per le zone E ed F, richiesta e ottenuta dai produttori di serramenti metallici (non dai consumatori!) viene presentata come una tutela dell'utente finale, proprio colui che avrebbe bisogno dei serramenti più prestanti per migliorare il comfort della propria abitazione e ridurre i consumi che ad ogni inverno gli fanno BUTTARE i soldi dalla finestra! Definire poi serramenti iper-performanti quelli che si attestano sui valori precedenti alla furba modifica, significa solo due cose: ignoranza o presa in giro del consumatore. Le auto Euro 0 non si producono più da un pezzo, i sopracitati produttori si rassegnino a studiare e ad investire per migliorare il prodotto.
Marco Cagelli | Elaborazioni numeriche
martedì 2 febbraio 2010 - 23.30
Ho notato che da più parti si sostiene che in zona E non sono necessari valori di trasmittanza molto bassi. Invito tutti a verificare la determizzazione asimmetrica relativa ovvero la trasmittanza media dell'involucro nei vari casi per comprendere come sia sempre più necessario migliorare le prestazioni degli elementi tecnici per ridurre la rilevanza degli impianti rispetto alla qualità del costruito.
laura | limiti trasmittanze
lunedì 1 febbraio 2010 - 11.52
Buongiorno, sono produttore e rivenditore di infissi in alluminio - legno/alluminio e pvc, e pur raggiungendo con uno o l'altro prodotto i valori necessari, non posso che essere pienamente concorde nel definire penalizzante per il consumatore l'acquisto di serramenti iperperformanti, e quindi piu' costosi, anche in zona come la nostra (zona E) dove non risulta necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica. Ben venga quindi questa modifica che riequilibria il divario fra produttori di alluminio e produttori pvc (il lpiu' perforamente e per tanto il piu' avantaggiato dalla normativa). Laura
Pio Iannelli | SEMPRE BUGIE
lunedì 1 febbraio 2010 - 11.12
Così facendo non si aiutano i consumatori ma si penalizzano, in quanto, chi è del settore sa benissimo che oggi serramenti in genere metallici costano un 30% in più,con identiche caratteristiche , di quelli in legno o pvc. Sicuramente da questo DM ne trarranno vantaggi i produttori e i trasformatori di leghe metalliche. Un'altro modo italico di sistemare le cose.
Patrizio | Andare avanti
lunedì 1 febbraio 2010 - 09.43
Per andare avanti condivido abbassare i valori di trasmittanza, non di alzarli, anche perchè non si può continuare a muoverli. Servono degli esperti che diano dei valori per la classe A, B, C, non servono i numeri del lotto, perchè chi cambia i serramenti o isola meglio la casa nella maggior parte dei casi non ha i soldi per rifare l'intervento tra 10 anni. Se ogni due anni cambiano valori, vuol dire che in Italia esperti non esistono. Patrizio
Marco Cagelli | Occasione persa
lunedì 1 febbraio 2010 - 08.45
La riduzione delle prestazioni previste dal DM sono un'altra occasione persa. Come si può dire che i "limiti che rischiavano di penalizzare i consumatori, obbligati ad acquistare serramenti iperperformanti, quindi più costosi, anche laddove non sarebbe necessario per assicurare una equilibrata prestazione termica"? Basta fare due calcoli manuali per rendersi conto che le superfici attuali delle vetrature rendono indispensabile avere limiti più stringenti di trasmittanza.
Chimera | No nuove porte
lunedì 1 febbraio 2010 - 08.41
Le porte sono detraibili solo se sostituiscono le vecchie,perchè in casocontrario sono energeticamente peggiorative
Chimera | Risposta
lunedì 1 febbraio 2010 - 08.34
Sono detraibil al 55%i i soli interventi che riguardano ambienti già esistenti e già riscaldati.quindi tetti di sottotetti abitati, cappotti esterni finestre e porte coibentate di case già esistenti, etc...no invece x sottotetti non già riscaldati,nuove case, allargamenti e sopraelevazioni di edifici esistenti,interventi che comunque potrebbero rientrare(da valutare) nella detrazione al 36% x le ristrutturazioni.cercate un termotecnico che vi aiuti.
walter | detrazione del 55%
lunedì 1 febbraio 2010 - 00.34
dovendo costruire una casa ,usando materiali con certificazioni energetiche dalla muratura alle rifiniture interne posso usufruire della detrazione del 55% ? grazie
bernardo | copertura in legno
domenica 31 gennaio 2010 - 23.05
Salve,mi chiedevo se con la costruzione di una copertura in legno coibendata con pannelli di polistilene si puo'ottenere l'incentivo del 55%. Saluti Bernardo
marco | 55%
domenica 31 gennaio 2010 - 12.16
non capisco se mettendo porte nuove certificate che prima non esistevano posso usufruire comunque del 55% o solo se sostituisco quelle già esistenti ?
Ruocco | detrazione per cittadini A.I.R.E
domenica 31 gennaio 2010 - 10.40
Quali sono gli incentivi per cittadini A.I.R.E che vogliono investire in Italia?
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