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La detrazione del 55% non si cumula con altri incentivi

Agenzia delle Entrate: dal 1° gennaio 2009 si deve scegliere tra il bonus fiscale del 55% e gli altri contributi

vedi aggiornamento del 23/02/2011
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28/01/2010 - Dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica possono beneficiare della detrazione del 55% oppure di altri contributi comunitari, regionali o locali, ma non di entrambi. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010.

La detrazione del 55% non si cumula con altri incentivi

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Norme correlate

Legge regionale 07/10/ 2002 n. 23

Regione Piemonte - Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. ..

Risoluzione 26/01/ 2010 n. 3/E

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello – Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste ..

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi ..

Circolare 31/05/ 2007 n. 36/E

Agenzia delle Entrate - Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti ..

Decreto Ministeriale 19/02/ 2007

Ministro dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione ..

Legge dello Stato 27/12/ 2006 n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)..

Il quesito è stato posto dalla Regione Piemonte che, con la legge regionale 23 del 7 ottobre 2002, concede agevolazioni finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del territorio piemontese. Gli strumenti utilizzati sono: finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, prestazione di garanzie a favore degli istituti di credito che erogano i finanziamenti. Secondo la Regione il divieto di cumulo (previsto dal Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, art. 6, c. 3) tra le agevolazioni di cui alla Lr 23/2002 e la detrazione del 55% non interessa la norma regionale in quanto questa non prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, ma incentivi destinati a facilitare l’accesso ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri del finanziamento.
 
L’Agenzia ricorda che la detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi 344 e seguenti), è applicabile fino al periodo d’imposta 2010, secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007. Tale detrazione, secondo quanto originariamente previsto dall’art. 10, comma 2, del DM 19 febbraio 2007, era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.
 
La Circolare n. 36 del 31 maggio 2007 ha chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n bis), del DPR 917/1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
 
Successivamente è stato emanato il Dlgs 115/2008che, all’art. 6, comma 3, prevede che, dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatti salvi i certificati bianchi e gli incentivi di diversa natura i quali sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti ministeriali.
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico - interpellato dall’Agenzia - ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile agli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di  conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali. Il MSE ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” contenuta nell’art. 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali.
 
In conclusione, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione o di eventuali contributi comunitari, regionali o locali. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

roberta roveda

Vorrei sapere se la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica di un immobile è cumulabile con la detrazione del 55% per installazione pannell fotovoltaici sullo stesso immobile. grazie

enzo simioli

gradirei sapere se la detrazione del 55% per risparmio eneregetico è compatibile con la detrazione del 36% per la ristrutturazione ovviamente tenendo distinti e separati i due importi, con inizio delle opere nello stesso tempo.

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