Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di trasmittanza

Pubblicato il decreto che modifica i valori da applicare nel 2010. Novità anche per gli impianti a biomasse

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vedi aggiornamento del 25/06/2010

16/02/2010 - Saranno operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
 
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, il Decreto 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
 
Nuovi limiti per la trasmittanza termica
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.

 
Per le strutture opache verticali, i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0, 54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (es.: da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E ed F.

Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di trasmittanza

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Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili, aumentano i valori relativi alle zone E ed F e scendono quelli relativi alle zone A e B.

Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.

Impianti a biomasse
Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:
- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005, come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59;
- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.

Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.

 
Metodologie di calcolo
Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).

 
Il DM 26 gennaio 2010 modifica questa norma e dispone che si utilizzino le metodologie di calcolo di cui all’art. 3, del Dpr 59/2009. Inoltre, viene precisato che l’uso dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente allo schema riportato all’allegato 2 al DM 26 giugno 2009.
 
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al DM 26 gennaio 2010 si applicano a partire dal 30° giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 marzo 2010 (poiché il 14 è domenica, il termine slitta al 15). Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.

(riproduzione riservata)

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Normativa sull'argomento

10 Commenti

FRANCESCO | bonus cucina

venerdì 26 marzo 2010 - 22.18

Mi potete spiegare il regolamento per ricevere il rimborso fino a mille euro per l'aquisto di una cucina di 10000euro compresa di elettrodomestici? Ho fatto il contratto con un mobiliere nel 2009 ma la cucina è ancora da ultimare, e non è stato effettuata ancora fattura.

FRANCESCO | bonus immobile

venerdì 26 marzo 2010 - 22.11

Mi sapete dire se mi spetta il bonus detrazione per immobili ad efficienza energetica di classe a/b?ho rogitato il 24/11/2009. SE si come posso fare?

Anna | attestazione energetica

martedì 9 marzo 2010 - 17.16

L'attestazione deve farla anche l'amministratore per il condominio e quindi per tutti o in alternativa il singolo proprietario che vende o affitta regione Emilia Romagna

Anna | attestazione energetica

martedì 9 marzo 2010 - 17.13

L'attestazione deve farla anche l'amministratore per il condominio e quindi per tutti o in alternativa il singolo proprietario che vende o affitta

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lunedì 22 febbraio 2010 - 17.33

Luciano | informazione

domenica 21 febbraio 2010 - 21.14

Salve devo rifare la parte esterna della casa l'intenzione e' di fare un cappotto sono circa 400 mq chiedo se ne vale la pena , fare la domanda per la detrazione e come funziona questo 55 % . grazie datemi una risposta

Gianni | Caldaie a pellet

domenica 21 febbraio 2010 - 10.45

Con il pellet e la legna, grazie al 55%, eravamo riusciti a far ripartire un pò il lavoro anche nelle piccole imprese come la nostra e di conseguenza potevamo cominciare ad investire qualcosa di più per lo sviluppo.Anche coloro che riqualificavano l'impianto, in questo caso eliminando GPL e Gasolio, riuscivano già a risparmiare diversi soldi sul combustibile in fondo all'anno,c.ca 2/3. Ora visto questa nuova normativa sembra che tanti dovranno rinunciare a risparmiare sul proprio impianto perchè più restrittiva. Ho capito bene? Vi sembra giusto?

Giancarlo | Lavori in corso

domenica 21 febbraio 2010 - 09.45

Nel D.M 26/01/2010 non si fa cenno di come si deve comportare chi ha già iniziato i lavori di coibentazione con cappotto predisposti con i parametri del 2010 precedenti. Avrà comunque la detrazione? quale documentazione dovrà presentare per farsi riconoscere lo stato di fatto?

Roberto | Pellet

martedì 16 febbraio 2010 - 11.15

Ma se è già stato effettuato l'acquisto di una caldaia a Pellet (nel 2009), ma i lavori finiranno dopo il 15 marzo 2010, devo comunque applicare questo decreto? Ovvero è necessario sotituire gli infissi (che attualmente non rispettano i limiti)?

Paolo | TRASMITTANZA

martedì 16 febbraio 2010 - 08.37

INFORMAZIONE 16/02/2010 - Saranno operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

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