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Durc, in Umbria nuova disciplina per gli appalti pubblici

Da verificare incidenza del costo della manodopera e congruità dei ribassi

vedi aggiornamento del 14/06/2011
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03/03/2010 - L’Umbria si allinea alle disposizioni in materia di regolarità contributiva. È stata infatti approvata la Legge Regionale 3/2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.5 del 27 gennaio scorso, che regola la disciplina sul Durc, Documento unico di regolarità contributiva, nei lavori pubblici eseguiti sul territorio regionale di competenza della Regione.

Prima dell’inizio dei lavori il responsabile del procedimento trasmette una notifica indicante il prezzo della manodopera necessaria a Comitato Paritetico Territoriale, Asl, Direzione provinciale competente e Cassa Edile.
 
I soggetti aggiudicatori devono verificare che l'impresa esecutrice sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva al momento dell'aggiudicazione, alla stipula del contratto, durante l'emissione dei SAL, Stato di avanzamento lavori, e del saldo finale.
 
Dopo una valutazione sulla regolarità, che deve includere anche la valutazione dell’incidenza della manodopera relativa al cantiere, la Cassa Edile rilascia quindi il Durc.
 
Le imprese inadempienti vengono segnalate. Per la vigilanza la Regione può stipulare convenzioni con altri soggetti, che devono riferire anche in merito ai ribassi praticati in sede di gara.
 
La Regione, nei limiti delle proprie competenze, detta le regole per l’esecuzione di lavori e opere pubbliche sul territorio regionale. Deve inoltre garantire qualità, tutela dell’ambiente, trasparenza, diritti e salute dei lavoratori.
 
Oltre che alla Regione, la legge si applica alle agenzie e agli enti da essa istituiti, agli enti locali, loro associazioni e consorzi, compresi quelli di bonifica, alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali, organismi di diritto pubblico.
 
Rientrano nel target della legge regionale anche soggetti diversi, impegnati nella realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, che beneficiano di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dall’amministrazione regionale, di importo attualizzato pari o superiore al cinquanta per cento dell’importo dei lavori. (riproduzione riservata)
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