Permesso di costruire, tempi brevi per l’annullamento
Amministrazione obbligata al risarcimento danni nel rispetto del legittimo affidamento
10/03/2010 - L’annullamento del permesso di costruire deve tenere in considerazione sia il pubblico interesse sia il legittimo affidamento dei privati.
È l’orientamento del Consiglio di Stato, espresso nella sentenza 8529/2009 del dicembre scorso, che ha affermato la necessità di tempi ragionevoli per fermare le attività.
Secondo il CdS, infatti, le regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione devono essere applicate anche all’esercizio dell’autotutela, confrontando il legittimo affidamento con l’interesse pubblico. Nel caso in cui non venga effettuata questa valutazione, il privato subisce un danno che l’amministrazione deve risarcire.
Il Consiglio ha valutato la domanda di risarcimento danni collegata ad un permesso di costruire annullato d’ufficio da un atto dichiarato successivamente illegittimo in sede giurisdizionale.
Un comune del Lazio, qualche anno dopo il rilascio, aveva annullato il titolo abilitativo e la sua variante per la realizzazione di un edificio a uso residenziale. Come motivazione era stato addotto il prevalente interesse pubblico rispetto a quello privato. Il progetto avrebbe infatti potuto ridurre la vivibilità e la funzionalità urbana.
Dopo il ricorso da parte dell’interessato, il Tar Lazio aveva dichiarato l’illegittimità dell’annullamento, respingendo però la domanda di risarcimento danni.
La controversia è passata quindi al Consiglio di Stato, che ha riformulato la sentenza del Tar affermando che un titolo abilitativo e un provvedimento amministrativo illegittimo possono essere annullati d’ufficio dall’organo che li ha emanati, ma solo in presenza di ragioni di pubblico interesse ed entro un termine ragionevole dal rilascio.
Visto che nel caso preso in esame l’annullamento era intervenuto trentuno mesi dopo il rilascio del titolo abilitativo e che l’80% dell’edificio era già stato completato, il CdS ha accolto anche la richiesta di risarcimento precedentemente rigettata. (riproduzione riservata)
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