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Toscana, pubblicato il regolamento sulla certificazione energetica

I requisiti dei certificatori sono quelli fissati dal Dlgs 115/2008. Entro un anno il sistema informativo regionale

vedi aggiornamento del 18/03/2010
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08/03/2010 - È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, il Regolamento n. 17/R del 25 febbraio 2010, che disciplina la certificazione energetica degli edifici e l’attestato di certificazione energetica.

Toscana, pubblicato il regolamento sulla certificazione energetica

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Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

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Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto ..

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Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

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In attuazione della Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 (Disposizioni in materia di energia), il regolamento individua: i contenuti dell’attestato di certificazione energetica (ACE); le modalità di trasmissione degli ACE; i requisiti ed il contenuto della targa energetica; l’organizzazione del sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, ecc.
 
Il Regolamento non si applica: ai fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo; ai fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a 2 anni e a quelli isolati con superficie inferiore a 25 mq; agli edifici dichiarati non abitabili o non agibili e a quelli che, in caso di trasferimento a titolo oneroso, siano destinati alla demolizione; alle tipologie di edifici escluse dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009).
 
L’ACE è obbligatorio per tutti gli edifici oggetto di compravendita o di locazione, esclusi quelli suddetti.
 
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per: a) gli edifici di nuova costruzione; b) gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione; c) gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a 1000 mq, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l’intera struttura.
 
L’ACE è redatto e sottoscritto dai soggetti abilitati in possesso dei requisiti indicati dai regolamenti di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 192/2005, che però non sono stati ancora emanati. Nel frattempo, per l’individuazione dei requisiti dei certificatori, si fa riferimento all’allegato III al Dlgs 115 del 30 mag­gio 2008.
 
Le metodologie di calcolo da utilizzare per la determinazione della prestazione energetica degli edifici, ai fini della certificazione energetica, sono quelle individuate nel Dpr 59/2009 e nelle Linee Guida Nazionali. Anche per il sistema di classificazione energetica degli edifici, la Toscana  fa riferimento alle Linee Guida Nazionali.
 
Entro un anno dalla pubblicazione del Regolamento, sarà disciplinato il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione. Fino ad allora gli ACE possono essere presentati in forma cartacea.
 
I dati di classificazione energetica degli edifici trasmessi al sistema informativo sono pubblici e accessibili in modo semplice e gratuito per via telematica. I certificatori accedono al sistema informativo per redigere o aggiornare gli ACE, attraverso l’infrastruttura di rete regionale di identificazione ed accesso e mediante convenzioni con gli ordini o collegi professionali di appartenenza. È previsto un rimborso delle spese sostenute per i dispositivi elettronici necessari per l’accesso al sistema informativo. (riproduzione riservata)
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