Distanze tra edifici, direttamente impugnabile la Dia
CdS: denuncia di inizio attività equiparata al permesso di costruire se la legge lo prevede
20/05/2010 - È possibile l’impugnazione dei titoli edilizi da parte dei proprietari di immobili situati in zone limitrofe o confinanti con quella in cui viene realizzata una nuova costruzione. Si è pronunciato in questo senso il Consiglio di Stato con la sentenza 72/2010.
Casi di ricorso: Secondo il CdS i proprietari sono legittimati all’impugnazione nel caso in cui la nuova costruzione pregiudichi la loro posizione per maggiore carico urbanistico, mancato rispetto degli standard, impatto sulle condizioni ambientali, modifiche dell’assetto edilizio e urbanistico della zona.
Se una costruzione assentita in modo implicito implica danni o altri tipi di pregiudizio, gli interessati possono ricorrere al giudice amministrativo per chiedere l’annullamento del titolo abilitativo formatosi per il decorso del termineentro cui l’Amministrazione può impedire gli effetti della Dia.
Il Tar Lombardia, interpellato in prima istanza, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli appellanti per l’impugnazione della Dia inerente alla costruzione di un edificio alberghiero e ha invece accolto quello contro il Direttore dello sportello unico dell’ Edilizia del Comune di Milano, che ha negato l’annullamento in autotutela degli effetti della Dia.
Impugnabilità della Dia: La decisione ha richiamato la non immediata impugnabilità della Dia mentre ha accertato l’illegittimità del diniego di annullamento visto che la Dia non era corredata dalla relazione richiesta dal regolamento edilizio comunale.
I ricorrenti in primo grado non hanno inoltre contestato l’inedificabilità dell’area, ma l’illegittima destinazione d’uso, l’esubero della volumetria assentita, la violazione di alcune distanze dagli immobili preesistenti, la mancanza della relazione sulla contaminazione dell’area, di un piano attuativo e degli standard a causa della loro integrale monetizzazione.
Dia equiparata al permesso di costruire: Il Cds ha invece ritenuto di poter equiparare la Dia con il permesso di costruire anche in riferimento alla diretta impugnabilità dell’atto di assenso implicito. Un orientamento contenuto nella LR 12/2005, che consente al privato di scegliere in via alternativa l’uno o l’altro procedimento. Per non ridurre la tutela giurisdizionale si deve quindi garantire la diretta impugnabilità della DIA così come accade per il permesso di costruire.
L’area interessata dall’intervento edilizio è poi classificata nel PRG come zona B1 a destinazione funzionale I, cioè industriale. In base alle NTA, norme tecniche attuative, è escluso che possano essere previsti interventi edilizi di tipo residenziale o ricettivo. Oltre alle destinazioni tipiche dell’area, come industria e artigianato, sono ammesse alcune funzioni compatibili tra cui la residenza esclusivamente di custodia nel limite del 30% delle superfici disponibili. Nelle NTA non è infine prevista la realizzazione di complessi alberghieri nelle zone industriali o artigianali. Condizioni che hanno reso legittima l’impugnazione dei titoli edilizi.
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