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Manutenzioni straordinarie: dal 26 maggio basta una Comunicazione

In vigore la nuova procedura che sostituisce la DIA, avvio dei lavori senza attendere 30 giorni. Il CNI contro il provvedimento

vedi aggiornamento del 31/01/2011
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27/05/2010 - È entrata in vigore ieri 26 maggio, la Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione del  decreto-legge 40/2010 che, tra le altre misure, modifica la procedura per effettuare interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali degli edifici.

 
Da ieri, quindi, l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), come modificato dalla legge 73/2010, consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.
 
Alla Comunicazione devono essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie, i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e la dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
 
Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.
 
L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche: le opere temporanee; le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni; i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici; le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
 
Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo: gli interventi di manutenzione ordinaria; gli interventi per eliminare le barriere architettoniche; le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo; i movimenti di terra pertinenti all’attività agricola; le serre mobili stagionali.

Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La nuova procedura si applica su tutto il territorio nazionale. Le Regioni a statuto ordinario possono però estenderla ad ulteriori interventi, possono individuare ulteriori interventi, tra quelli con obbligo di Comunicazione, da sottoporre anche all'obbligo di relazione tecnica e stabilire ulteriori contenuti per la relazione.


Con un comunicato diramato il 25 maggio scorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene sul decreto incentivi e, in particolare sulla liberalizzazione delle manutenzioni straordinarie. “L’obbligo di una relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato non è né una vittoria né un successo per i progettisti o per gli Ordini che li rappresentano” afferma il CNI, e continua: “è avvilente vedere che, in caso di inadempimento, è prevista una irrisoria sanzione di 258 Euro”, visto che tale decisione non fa che svilire “il senso della prestazione professionale al valore della quale dovrebbe essere proporzionata la sanzione”.
 
Con la sanzione prevista c’è il rischio più che fondato di consegnare la materia “alla deregolamentazione spinta e all’abusivismo, il tutto in nome e all’insegna di un rilancio dell’attività edilizia e di pseudo risparmi sulle prestazioni professionali in realtà molto modesti e che non automaticamente comporteranno reali economie e vantaggi per il cittadino, sia in termini di economia sia, soprattutto, in termini di qualità del costruito e del prodotto edilizio”.
 
Il CNI sottolinea come “in un contesto di deregolamentazione spinta (che non va confusa con una invece auspicabile e ragionevole semplificazione delle procedure) chi ci rimette non sono tanto i professionisti, quanto piuttosto i committenti e la collettività in termini di garanzie di sicurezza delle strutture, di sicurezza degli impianti e di sicurezza del lavoro nel cantiere”. Gli ingegneri italiani chiedono che venga previsto un diverso e più serio quadro sanzionatorio, in modo da disincentivare i possibili abusi, così da creare un deterrente ad un tipo di edilizia “improvvisata, spericolata e soprattutto pericolosa per la collettività”. (riproduzione riservata)
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Altri Commenti

archsal

salve, sono un arch e ho un quesito da porvi: durante i lavori di realizzazione di un nuovo edificio per appartamenti a vendere, gli acquirenti hanno modificato la distribuzione interna. come procedo in qualità di progettista e di direttore dei lavori? presento al comune la comunicazione di manut. straordinaria per demolizione di muri e apertura porte a firma di un'altro collega che non ha rapporti con la commitenza. si sono accatastati gli appartamenti con questa divisione interna, adesso devo fare la fine dei lavori! chi li firma? io? il collega che ha presentato la comunicazione? entrambi? bohhhhhhhhh

GUGLIELMO

vorrei istallare sulla facciata della mia abitazione un isolamento a capotto. Devo presentare la comunicazione di inizio lavori per attivita di edilizia libera ? o basta una comunicazione di manutenzione ordinaria ?

giuseppe

Se nel corso dei lavori al Committente viene in mente di fare le cose in modo diverso, sarà necessaria una variante, ma l'art. 6 non contempla tale procedura! quindi come si fa!?!?

Geom. F. Capuano

Non mi è molto chiaro cosa succede dopo che il committente abbia pagato la sanzione per la mancata comunicazione (i 258 € o gli 86 € a seconda dei casi). Poniamo il caso che si debba variare la distribuzione interna di un appartamento: demolisco il primo muro (senza fare alcuna comunicazione) ed il giorno dopo, previa illuminazione divina, adempio ai miei obblighi pagando l'ammenda (gli 86 €) e...!?? cosa accade ora !?? 1) presento la comunicazione all'ufficio tecnico e posso rimettermi all'opera per continuare i lavori che avevo, abusivamente, avviato !? 2) ricado nell'impanto sanzionatorio della S.C.I.A. (ex D.I.A.) secondo cui dovrò avviare una pratica in sanatoria con relativa ammenda dai 500 ai 5.000 € (circa) 3) Ristabilire la situazione preesistente all'abuso e successivamente avviare una nuova pratica !? In attesa di lumi, vi saluto cordialmente.

roberto

Una rigorosa applicazione dell’art.6, comma 4) della L. 22.5.2010 n.73 richiede che per un qualsiasi intervento di cui al comma 2a) - prendiamo il caso di una qualsiasi opera interna - un’azienda piccola o grande o un Istituto Bancario non possono far firmare la prevista relazione tecnica ai tecnici del proprio Ufficio tecnico in quanto essi hanno rapporto di dipendenza con il committente mentre invece possono utilizzare i medesimi tecnici per interventi urbanistici ben più rilevanti (ad es. per nuove costruzioni) !!! Oppure sono io che ho capito male?

cla

Io sono architetto e i miei dovrebbero sostituire un pannello solare e la caldaia con una a condensazione. Il mio vincolo di parentela mi impedisce di redigere l'asseverazione? Perchè così mi è stato detto in comune e anche al Servizio clienti dell'Enea (pratica 55%)......

SANDRO

Io sono iscritto alla camera di commercio ed e' proprio il mio lavoro ,era solo una domanda di chiarimento se devo ugualmente presentare il mio durc oppure no Grazie

golfdan

Non vi è l’obbligo del DURC, (obbligatorio per le opere soggette a DIA e a Permesso di costruire), perché il D. Lgs, n. 81/08 (Testo unico sicurezza nei cantieri edili) fa riferimento soltanto a questi titoli abilitativi e non alla “comunicazione”. C’è da dire però che l’installazione di pannelli fotovoltaici non può essere effettuata in economia perché è disciplinata da normative che lo vietano espressamente (il D.M. n. 37/08 – sicurezza degli impianti e il D. Lgs. n. 192/05 e s.m.i. – risparmio energetico) e fanno obbligo di affidare i lavori a ditta iscritta alla camera di commercio.

Sandro

devo installare dei pannelli fotovoltaici e vorrei farlo io personalmente ,ma il comune oltre alla richiesta mi chiede il durc ,ma se li installo io che durc posso consegnare ,sono nella provincia di Varese ,Grazie aspetto una risposta

Geom. SD

Vorrei dire, in modo netto e dinequivocabile, che questa legge non piace neanche a noi Geometri (intendo quelli abilitati e Liberi professionsti). Lo dico perchè mi sembra che dagli ultimi commenti, si vorrebbero ergere ad ultimi paladini della difesa i nostri colleghi arch.Ing. Anche noi Geometri riteniamo che questa legge sia ulteriore bastonata e sia un male soprattutto per i cittadini. Sul fatto che un fabbricato sia un sistema complesso non vi sono dubbi, ma posso dire, rispettando i limiti di competenza, che un singolo cittadino e il suo artigiano murature, non sono in grado, ad oggi, di valutare appieno le implicazioni (urbanistiche, autorizzative, igienico-sanitarie, catastali, compra-vendibilità del bene, ecc.) di uno spostamento di una parete o la realizzazione, magari un nuovo bagno o qualsiasi altra opera interna di manutenzione straordinaria. Ritengo altresi. come è stato già abbondatemente scritto, che la sanzione sia un affronto alle libere professioni tecniche (in generale), che dovrebbe far riflettere noi tutti rispetto al reale peso che abbiamo ognuno (geom. Arch.Ing) difendendo il nostro orticello.... ed invece quale peso potremmo avere uniti sotto un'unico albo.

arch

sono un architetto e sottoscrivo in pieno ciò che ha scritto ING.ROB. quando ci sono in mezzo dei soldi, ha gioco facile il qualunquismo degli ingnoranti e di coloro che lucrano nel settore. se non è palese e non viene dichiarato il conflitto di interessi (nel senso anglosassone, in modo che si sappiano preventivamente i possibili interessi che spingono una persona a sostenere una tesi oppure un'altra), si sentono dire cose assurde. per esempio, potrebbe scrivere una persona che sostenendo la tesi dei costi altissimi per "spostare una porta" (che poi non è per esperienza quasi mai così, ma spesso si dice così per demolizioni e ricostruzioni di porzioni assolutamente importanti di tavolati e distribuzione interna alterante pesantemente i R.A.I.), invocano la giustezza di questo decreto. quello che voglio dire, è che le posizioni dei professionisti abilitati, sono chiare e palesi: si tratta certamente di un "possibile" danno economico però è soprattutto la conoscenza APPROFONDITA, SCIENTIFICA E COMPLETA (cosa che NESSUN MURATORE O ARTIGIANO O IMPIANTISTA o PRIVATO CITTADINO può avere) della materia "oggetto di liberalizzazione", che ci ha fatti sollevare. Anche dal punto di vista della sanzione assolutamente inadeguata, che chiacchiere o meno, sappiamo benissimo che sta a dire: "fate un pò quello che volete". Un professionista laureato quinquennale e abilitato architetto o ingegnere (non certo un geometra o un perito), cioè le figure professionali (sia per legge, sia per formazione di studi) più qualificate ed al vertice del settore delle costruzioni sanno benissimo la complessità della gestione e le implicazioni tecniche e e di responsabilità di un intervento edilizio. Un muratore, salvo che "a spanne", ha di fronte un muro e quello è il suo problema. Non può avere presente, e non sa come gestire ed affrontare un sistema complesso come un edificio.

ING.ROB

Per Armando...si vede che non sei un ingenere, nè un tecnico e soprattutto nemmeno un laureato altrimenti non parleresti in questo modo...è ovvio che tu ne fai solo una questione di soldi, senza sapere che dietro ad una parcella c'è una professione , una conoscenza della materia,un'esperienza di progettazione e controllo che neanche riesci a sognare.. e soprattutto delle Responsabilità che è ovvio a te non toccano minimamente. A proposito i 10.000,00 euro che tu hai scritto per i 4 disegnini li prende un notaio non un ingegnere..In bocca al lupo, ma attento a non farti male...ahh dimenticavo: le maniche ce le siamo rimboccate dal 1° giorno di universtà non soltanto per il caldo come fa qualcuno..anzi molti.Ing.

dona

Sono andato in Comune per chiedere dettagli su alcuni semplici interventi di manutenzione straordinaria (chiusura di vani porta ed apertura in punto diverso, abbattimento di alcuni muri divisori non strutturali) e la risposta è stata che devo presentare la DIA e non attenermi al nuovo DL perchè da una circolare (quale non mi è stata detta), in Lombardia si DEVE ancora applicare il DPR 380/01, altrimenti se presento la comunicazione di edilizia libera, il tecnico che l'assevera dichiara un falso...parole del tecnico comunale...Credo che questo tecnico sia rimasto al ddl e non si sia aggiornato sull'ultima modifica della L73/2010. Come posso ora comportarmi?

scuderia del borgo

buon giorno, avrei bisogno di un aiuto.svolgo una attività di riabilitazione equestre a ravenna in una struttura di proprietà della asl. da qualche tempo ,per la nuova ripartizione degli spazi non abbiamo più uno spazio dove far cambiare i bimbi e entro breve nemmeno un bagno. posso posizionare un coteiner attrezzato per almeno superare il periodo estivo,facendone comunicazione al mio comune?grazie mille siamo disperati!

savino69

Buon pomeriggio a tutti, volevo porre una domanda in merito alla nuova normativa sui lavori straordinari. Premetto che mi trovo nel comune di Roma e quindi nella Regione Lazio. I lavori che mi interessano riguardano la realizzazione di una copertura sul fabbricato, in quanto mi entra acqua dalla guaina ed ho il soffitto tutto macchiato. La copertura sarà realizzata con struttura portante in acciaio piegato ad omega e coperta in multistrato "acciaio e alluminio" il tutto realizzato dalla Soc. Ondulit Italia con tecnologia chiamata ventilcover (per info www.ondulit.it - sistemi di copertura - sistemi - ventilcover). Volevo chiedere se questa copertura potrebbe rientrare nei lavori straordinari previsti nella nuova normativa. Grazie

golfdan

Per Davide. Tutte le opere interne e di manutenzione straordinaria che non interessano le parti strutturali, soggette a “comunicazione” con progetto di un tecnico abilitato e con trasmissione del nome dell’impresa al comune, devono rispettare la normativa relativa alla sicurezza. Vi è l’obbligo di effettuare la NOTIFICA PRELIMINARE se l’intervento viene eseguito in un: - cantiere in cui è prevista la presenza di PIÙ imprese esecutrici, anche non contemporanea; - cantiere in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a DUECENTO UOMINI-GIORNO (dieci uomini per venti giorni). Vi è l’obbligo del coordinatore per l’esecuzione che predispone il PSC (se lavorano più imprese) raccordandolo con i POS. Se lavora un’impresa soltanto invece controlla il POS della stessa. Non vi è l’obbligo del DURC, (obbligatorio per le opere soggette a DIA e a Permesso di costruire), perché la normativa fa riferimento soltanto a questi titoli abilitativi. .

STEFANO

VORREI SAPERE SE PER REALIZZARE DEI BOX INTERRATI IN UN COMUNE DELLA REGIONE LAZIO A MENO DI 300 METRI DALLA FASCIA COSTIERA, SERVE IL NULLAOSTA DELLA REGIONE GRAZIE

davide

Domanda: serve che l'impresa presenti il piano di sicurezza e il piano di coordinamento lavori oltre al DURC secondo questa nuova normativa?

golfdan

Per GED. La pertinenza (gazebo) su terrazza in area protetta è soggetta ad autorizzazione ambientale, oltre che al titolo abilitativo (DIA o autorizzazione edilizia, secondo le regioni). La pertinenza rimane esclusa dagli interventi edilizi che non bisogno della citata autorizzazione ambientale (art. 149 D. Lgs n. 42/04).

GED

Per realizzare un gazebo in legno, su misura, aperto su tutti i lati e senza copertura su una terrazza pertinenziale in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico è sufficiente la DIA o è necessario il parere della soprintendenza?

salva

o costruito una baracca ricovero atrezzi dopo dieci anni ufficcio tecnico del comune di brandizzo la fatta demolire per abuso edilizio la capanna era 3x4

gabriele

Per Golfdan, quindi secondo te perde efficacia la legge di governo del terrotorio per la parte modificata dal 73/10, anche se la normativa regionale è più restrittiva e quindi di regola andrebbe applicata. Da un piccolo sondaggio negli uff. tecnici per loro nulla è cambiato , va applicata la LGT e quindi la DIA Della serie non ci si capisce nulla.................

golfdan

Per Raffaele. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Non trova quindi applicazione, nello specifico la normativa in parola, anche se è in caso di dire che numerose regioni avevano già liberalizzato moltissimi interventi. (art. 3 DPR n. 380/81).

golfdan

Per Gabriele. La normativa regionale soccombe alla legge statale e viene azzerata la precedente normativa concernente, gli interventi di manutenzione straordinaria ed opere interne, dove veniva richiesta la DIA (normale). In base alla nuova disposizione alla regione (a statuto ordinario) NON è consentito limitare gli interventi edili liberi, ma solamente ampliarli. Le regioni a statuto ordinario: a) possono estendere la disciplina relativa all’attività edilizia libera, (NON restringerla); b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, oltre a quelli di manutenzione straordinaria ed opere interne che richiedono la relazione del tecnico abilitato; c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica, rispettando quanto indicato dalla legge.

Alessandro

Grazie golfdan, ma quali sono i parametri per cui i movimenti di terra non sono significativi e quindi non necessitano di permessi? Considera che io per fare un buon lavoro dovrei fare un riporto così a spanne di circa 200mc. Grazie per i chiarimenti!

gabriele

in Regione Lombardia dove c'è la legge di governo del territorio che regolamenta l'attività edilizia, OGGI, per una opera di manutenzione straordinaria devo fare la DIA secondo la normativa regionale o applico la legge 73/2010 ????? grazie

andrea geometra

credo sostanzialmente che la "burocratizzazione" del ns stato sia dovuta sostanzialmente alla mancanza di rispetto delle leggi, e per ovviare a questo lo stato non ha fatto altro per decenni che metterne altre. quanti abusi sono stati fatti in italia? ma quanti sono anche i semplici cittadini che quando dici che possono fare 600 mc poi spingendo ne vogliono 650? e se il limiti era 650 allora ne vogliono 700?

Marco

Grazie per la pronta risposta. Non ho un risparmio neanche in termini di spese comunali evitando la dia?

Raffaele

Ma dove sta scritto nella legge che "vale su tutto il territorio nazionale" come riportato nell'articolo? Grazie

golfdan

Per Alessandro. Movimenti non significativi di terra per la sistemazione di un giardino, non abbisognano di alcun titolo abilitativo. Rientrano nella ordinaria manutenzione.

golfdan

Marco. Non cambia niente, puoi iniziare subito i lavori dopo la presentazione.

Marco

Buonasera, avrei una domanda.. sto per iniziare l'abbattimento di un muro NON portante. Prima di questa legge mi ero fatto fare un preventivo che comprendeva DIA+DIREZIONI LAVORI+ACCATASTAMENTO pari a 1.800€. Con questa nuova legge da quanto ho capito avrò comunque necessità di RELAZIONE TECNICA+DIREZIONE LAVORI+ACCATASTEMENTO.. quindi la spesa sarà uguale giusto? In termini pratici a me cambia che non devo aspettare i 30gg?

Alessandro

Ma quindi per una movimentazione di terra (riempimento) per migliorare la vivibilità di un giardino in una zona non sottoposta a vincolo ambientale non sono più necessari permessi particolari? Ringrazio anticipamente chi mi potrà dare una risposta chiarificatrice.

gaetano

ma dove vivi??? e quando ti beccano?? pensi veramente che i comuni saranno così solerti a inviare i vigili per i controlli??

franz

finalmente nel 2010 cominciamo ad eliminare la burocrazia e i costi che ci portano ad un debito enorme pubblico. negli Stati europei per fare un intervento nella proprietà non ci sono tutti i balzelli, che quando vai in Comune ti informano ad applicare, e se in buona fede sbagli, giù multe , cioè EURO. Forse non hanno capito che siamo in crisi , ma le sanzioni costano e poi ti lasciano la concessione di costruire. Il rapporto Enti Pubblici e cittadini deve cambiare, cioè prevenire e non penalizzare. Un proprietario di un'abitazione desidera fare qualche intervento che migliori il contesto , è bravo,, perchè muove l'economia. Se la burocrazia è padrona di casa mia, allora vendo tutto e sapete dove vado. In affitto così non farò sacrifici e qualche mutuo per costruire, anzi cercherò di spendere e vivere bene , almeno non avrò problemi con la BUROCRAZIA. Forse anche nei Comuni, causa la crisi edilizia , saranno diminuiti i dipendenti, non solo nelle aziende private. Tutto questo a causa di costi elevati prima di cominciare a costruire, per cui è migliore andare al mare.......All'estero non c'è una burocrazia come da noi, per cui è ora di eliminarla, ora sono arrivate le sette vacche magre, per cui tutti dobbiamo stringere la cinghia, senza penalizzare chi ha buona volontà di fare qualcosa nell'edilizia. Speriamo che il futuro sia più semplice e incentivante .......

Armando

Ohhhhhhhhh, ma basta diamine, bata piangere come i bambini...e poi parlate di codice deontologico, professionalita', responsabilita' !!! La legge ve la dovete leggere, la multa la paghi se non presenti la comunicazione nei tempi previsti, ma una volta pagata, LA DEVI PRESENTARE, la multa non elimina l'obbligo di PRESENTARE LA COMUNICAZIONE, quell'OBBLIGO C'E' SEMPRE, se lo fai in ritardo, PAGHI LA MULTA e poi comunque la devi presentare !!! Fate ridere, non avete argomenti validi per contestare questa legge e vi attaccate ad una cosa che e' solo nelle vostre menti. LA COMUNICAZIONE LA DEVI PRESENTARE, o prima o dopo ma DEVI PRESENTARLA. Diciamo la verita', ora che non c'e' piu' da aspettare i 30gg per noi committenti, vi rode che per farvi dare quello sproposito di parcella, dovete lavorare veramente visto che ora il committente pretenderà VELOCITA', mentre prima invece potevate prendervala comoda !!! Sveglia signoriiiii, e' ora di rimboccarsi le maniche, il mondo e' come prima, ha solo guadagnato 30gg di tempo. P.S. Per un operaio che deve rifare il bagno, 500 euro di risparmio sono un'infinità di soldi, per voi che per fare 4 disegni chiedete 10.000 euro, forse sono pochi, ma per lui NO, sono MOLTI !!!

giulio

non mi è chiaro se i comuni debbano sempre richiedere il durc dalle imprese apaltatrici

Paolo

Sono titolare di un impresa edile per esperienza noto che il mercato ci offre figure tecniche specializzate ed iscritte ai vari ordini professionali scarsamente formati e incapaci di farsi rispettare anche difronte allo sportello pubblico. Il mio pensiero è il seguente: - FERMO RESTANDO I VARI ORDINI PROFESSIONALI, VISTE LE CARATTERISTICHE TIPICHE DELLE REALIZZAZIONI, SIANO ESSE MANNUTENZIONI STAORDINARIE O NUOVE COSTRUZIONI. - ANALIZZATE LE LEGGI URBANISTICHE E I PIANI D'ATTUAZIONE IL TECNICO SI PRENDE LE SUE RESPONSABILITA', PERCHE ' ISCRITTO AI RELATIVI ALBI, QUINDI PROCEDE ALLA PROGGETTAZZIONE, OSSEVERA IL RISPESTO DELLE VARIE NORMATIVE E PROCEDE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI SENZA DOVER RICHIEDERE PARERI A NESSUNA AUTORITA' . - LE AUTORITA' VERIFICANO COME E QUANDO VOGLIONO E SE IL PROGETTO NON E' CONFORME ALLE NORMATIVE BLOCCA L'OPERA IN ESECUZIONE SOSPENDE IL TECNICO DALLA PROFESSIONE, LO MULTA PESANTEMENTE OLTRE CHE PAGARE I DANNI AL SUO COMMITTENTE.- Credo che ciò sia possibile se effettivamente la certificazione universitaria rilasciata dalla STATO ITALIANO sia vera ed gl'esami di stato per l'iscrizione all'ordine abbiano ratificato l'effetiva formazione del tecnico. Se ciò non fosse vero vuol dire che lo STATO IT. ha emesso dei certificati falsi e quindi andrebbe denunciato l'ente emittente per emissione di certificati falsi.

Alessandro

Da quello che capisco un ingegnere come me non può fare progetti per i propri famigliari??!!! Mia mamma deve rifare l'appartamento con con una DIA e io non posso firmare il progetto!!!???? ASSURDO sono sempre un tecnico iscritto ad un albo professionale che deontologicamente è stato sempre corretto!!!!! ai ragione Max togliamo questo Balzello dal DL!!!!!!!!! Ripeto e A S S U R D O !!!!!!!!

Massimiliano

E quindi io che sono un ingegnere per buttare giù un muro a casa mia devo far fare il progetto ad un altro ing!!!! e lo devo pure pagare!!!??? ma per favore!!!! togliamo questa stupidata dal DL

golfdan

Per Regina. Certo la DIA esprime efficacia dopo 30 gg. (20 in alcune regioni) dalla presentazione. Iniziare i lavori prima è come se la stessa non fosse stata presentata.

golfdan

Per Ivan. La nuova normativa trova applicazione in tutte le regioni a statuto ordinario e quindi anche nella regione Umbria. I lavori di ristrutturazione edilizia (leggera o pesante) non rientrano nella disciplina entrata in vigore, pertanto non è possibile utilizzare la “comunicazione”.

ivan

SALVE GRADIREI SAPERE SE LA REGIONE UMBRIA RIENTRA NELLA NUOVA NORMATIVA OVERO PER COMPIERE MANOVRE DI RISTRUTTURAZIONE NON è NECESSARIA LA DIA. GRAZIE

regina

adesso chi ha consegnato una DIA una settimana fa secondo voi cosa deve fare? aspettare i 30 giorni non ha molto senso, visto che non possono certo non approvarla!!

golfdan

Rapporti del tecnico progettista con il committente Se il tecnico progettista (iscritto all’albo) è lui stesso il committente, non ha bisogno di rivolgersi ad altro professionista, perché in questo caso non risulta essere dipendente dal medesimo, ma titolare della stessa condizione di committente. Rapporti del tecnico progettista con il titolare dell’impresa Se il tecnico professionista (iscritto all’albo) è lui stesso il titolare dell’impresa edile non ha bisogno di rivolgersi ad altro tecnico, se opera con la redazione di progetti necessari all’impresa medesima, di cui è appunto il titolare e non dipendente. Fidia, questa è la mia interpretazione.

FIDIA

CHE SIGNIFICA DICENDO CHE IL TECNICO NON POSSA AVERE RAPPORTI DI dipendenza nè con l’impresa né con il committente. Se non è dipedente ma è titolare può eseguire il lavoro? cioè: DIPEDENZA..... CONCETTO..... COME DIPEDENTE-IMPIEGATO....... O CONCETTO .......COME LEGAME IN GENERE...... ALLORA SI ESCLUDE IL TECNICO ANCHE DAI LAVORI PRETAMENTE PERSONALI E FAMIGLIARI? CHI MI PUò FORNIRE LE PROPRIE OPINIONI?

golfdan

1) I lavori realizzati in difformità dal progetto presentato con la “comunicazione”, conformi agli strumenti urbanistici, non modificando i parametri edilizi, (volume, superficie, sagoma, prospetto, il numero delle unità immobiliari in aumento, ecc.), a lavori finiti, sono soggetti a sanzione pecuniaria di €. 258 , (perché la realizzazione dei lavori difformi NON sono stati indicati appunto nella relazione d’asseverazione), a lavori in corso, invece a 172 € (ridotta di un terzo). 2) Le responsabilità, sono a carico del costruttore e del committente (con il principio della solidarietà), non essendo obbligatorio il direttore dei lavori, (se presente è solidale con il costruttore e con il committente). 3) E’ possibile la realizzazione di varianti in corso d’opera, presentando altra “comunicazione” con relativo progetto contenente le modificazioni.

Antispleen

Secondo me c'è poi un ulteriore problema...cos'è manutenzione straordinaria??? Se ci mettessimo ognuno in una stanza chiusa e scrivessimo cos'è "manutenzione straordinaria" ne verrebbero fuori delle belle

Antispleen

La legge propone senza dubbio alcuni aspetti positivi. Mi pongo però una domanda: se presentati "gli opportuni elaborati progettuali" e dichiarata la conformità, in corso d'opera non si eseguono i lavori come progettato, e con abusi, chi è il responsabile??? A quanto pare non esiste più la figura del direttore lavori...e se volessi fare delle varianti???

Giulio da Belluno

Assistiamo ancora una volta all'attaccamento dei professionisti ad un svolgimento della professionalità (che dovrebbe essere di alto livello, vista la laurea), anche sulle opere minimali come quelle previste nella novella Legge 73/2010. Leggendo il loro intervento (Ord. Ingegn.), si rilevano posizioni pretestuose in merito ad un presunto aumento dell'abusivismo. In realtà, è proprio una semplificazione (o deregolamentazione se si preferisce) che porta ad una diminuzione dell'incidenza degli abusi edilizi in senso lato, poichè un abuso si concretizza nel momento in cui si esegue un'opera in assenza di autorizzazione, cioè quando manca il "pezzo di carta" per dirla in termini popolari. Il fatto di non rendere necessaria l'autorizzazione edilizia esplicita (o tacita), automaticamente gli abusi resi liberi cesseranno, almeno per le opere inserite in tale regime. Lavorando nel settore, ho notato che i cittadini interessati all'esecuzione di opere minori, spesso rinunciano alla loro esecuzione nel momento in cui sono obbligati a rivolgersi ad un professionista abilitato, ovvero, li eseguono abusivamente! La liberalizzazione degli interventi minori è auspicabile, necessaria e con il tempo rende, complessivamente, più responsabili i cittadini. Dopodichè, qualcuno approfitterà sempre della mancanza di normativa, ma questo aspetto, ritengo, non può esere contemplato come una regola, se non, invece, l'eccezione. Non dimentichiamo infine, che gli interventi devono essere ad ogni modo conformi agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi.

Giovanni

Non esageriamo ragazzi, nelle aree vincolate, attualmente si possono regolarizzare (sanatoria ordinaria) gli abusi minori, cioè quelli non comportanti aumento di superficie e volume (articolo 167, D.Lgs. 42/2004). Pertanto, massima attenzione!

Marco

Cosa succede nelle zone vincolate nel caso che realizzo il lavori di manutenzione straordinaria? Faccio l'opera e dopodiché pago la sanzione... e poi l'accatastamento finale... nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma... alla fine andranno bene gli avvocati e alcuni tecnici per le richieste di compatibilità ambientale...

Giovanni

Certo, questa legge modifica solo la normativa urbanistica, dove insistono vincoli, occorre necessariamente acquisire preventivamente i pareri o le autorizzazione previste

ING|SA

Ma per una pavimentazione esterna in zona parco nazionale, quindi sottoposta a vincolo paesaggistico, va comunque richiesto il parere alla soprintendenza?

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