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Codice Ambiente: il Consiglio dei Ministri discute le modifiche

L’Anci chiede più chiarezza sugli interventi sottoposti a Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica

vedi aggiornamento del 01/09/2010
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24/06/2010 - E' stato discusso oggi in Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo per la modifica e integrazione del D.lgs. 152/2006, Codice Ambiente. La bozza, presentata a metà maggio in CdM dal Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e successivamente approdata alla Camera, propone modifiche alle parti I, II e V del Codice Ambiente.

Codice Ambiente: il Consiglio dei Ministri discute le modifiche

Norme correlate

Decreto Legislativo 29/06/ 2010 n. 128

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ..

Legge dello Stato 18/05/ 2009 n. 69

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo ..

Decreto Legislativo 16/01/ 2008 n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ..

Decreto Legislativo 08/11/ 2006 n. 284

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in ..

Decreto Legislativo 03/04/ 2006 n. 152

Norme in materia ambientale

Legge dello Stato 15/12/ 2004 n. 308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale ..


Obiettivo principale della disposizione è la semplificazione delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria per la tutela dell'ambiente, che va così a coniugarsi con le esigenze di sviluppo economico. L'interesse per l'ambiente deve essere infatti considerato fin dalla fase di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio, introducendo il concetto di sviluppo sostenibile.

La prima parte, recante disposizioni comuni e principi generali, definisce la tutela ambientale come fine di tutta l’attività normativa e non solo del Codice. Le modifiche introducono il concetto di sviluppo sostenibile e i concetti di prevenzione, precauzione e correzione dei danni a carico dei responsabili, salvaguardando il potere sostitutivo delle Regioni in caso di inerzia da parte dell’ente competente.
 
Nella seconda parte, che verte sulle procedure per Via, Valutazione di impatto ambientale, Vas, Valutazione ambientale strategica, e Aia, Autorizzazione integrata ambientale, sono inserite disposizioni per il coordinamento di Via e Aia, che nella prassi tendevano a sovrapporsi causando ritardi. In particolare, per le opere di competenza statale, l'Aia viene assorbita dalla Via. Quando gli interventi devono integrarsi con la tutela del patrimonio culturale, i componenti delle commissioni per la Via e la Vas collaborano con il Mibac. Per non bloccare i procedimenti di Vas è introdutto il principio del silenzio - inadempimento. La bozza prevede anche la trasmissione telematica della documentazione sulla valutazione ambientali.
 
Protagonista della quinta parte è la tutela dell’aria e la riduzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera. Le modifiche attribuiscono al Ministero dell’ambiente il controllo delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore.
 
Sono elencati gli impianti e le attività in deroga. Per gli impianti termici civili si precisa che la disciplina speciale si applica soltanto a quelli con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW  in quanto non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali. I piani regionali di qualità dell’aria acquisiscono inoltre il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e valori limite di emissione più severi di quelli statali.

I certificati verdi maturati per la produzione di energia dalla termovalorizzazione dei rifiuti possono essere utilizzati fino al 10%. Solo nel caso di nuovi impianti è necessario indire una conferenza di servizi che rilasci l'autorizzazione alle emissioni, la cui durata è ridotta da 15 a 10 anni.
 
In fase di discussione in Conferenza Unificata, l’Anci, Associazione nazionale dei comuni italiani, ha espresso parere favorevole sul testo, domandando contemporaneamente la definizione chiara dei lavori da sottoporre a valutazione ambientale strategica. In materia di governo del territorio, infatti,  l’associazione dei comuni ha proposto lo snellimento della Vas riferita agli interventi minori che non provocano impatto per l’ambiente.
 
Ricordiamo che il ddl collegato alla finanziaria, convertito nella Legge 69/2009, ha introdotto una delega al Governo in materia di ambiente, da esercitare entro il 30 maggio. Lo stesso principio, contenuto nella Legge delega 308/2004, aveva portato due anni dopo all’emanazione del D.lgs.152/2006, che ha operato un riordino delle disposizioni inerenti a Via, Vas e Aia.
 
Le prime modifiche sono state apportate con due correttivi, il D.lgs 284/2006 e il D.lgs. 4/2008. Molti decreti attuativi richiamati nel Codice non sono ancora stati emanati. (riproduzione riservata)
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