gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Convenzioni cip 6/92, approvate modalità di risoluzione anticipata

Corrispettivi calcolati su costo evitato e disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto

vedi aggiornamento del 15/09/2010
Letto 2542 volte

13/08/2010 - E’ stato firmato il 2 agosto dal Ministro ad interim dello Sviluppo Economico ed inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, il decreto che definisce i parametri per la quantificazione, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei corrispettivi da erogare ai soggetti produttori che intendono anticipare l’uscita dal regime di incentivazione CIP 6/92, le modalità e le tempistiche di erogazione degli importi spettanti.


La risoluzione volontaria oggetto del decreto, prevista dalla Legge Sviluppo e quindi dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 2 dicembre 2009, interessa potenzialmente impianti a gas naturale per complessivi 2000 MW per i quali a suo tempo gli operatori hanno presentato la manifestazione di interesse.

La misura sarà pubblicata ed entrerà in vigore solo dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti: da quel momento scatteranno i 30 giorni di tempo a disposizione degli operatori per la presentazione della domanda vincolante.

I corrispettivi da erogare ai produttori di energia elettrica che volontariamente risolvono le convenzioni sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l’impianto fino a tre anni dall’avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico, come già previsto dal precedente decreto 2 dicembre 2009.

Il GSE accetterà le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, daranno esito positivo. Il potenziale vantaggio in termini di riduzione degli oneri di sistema, che gravano sulla bolletta dei consumatori, è stimato in circa 500 milioni di euro, rispetto ai costi delle convenzioni stimati a vita intera.

I tempi di erogazione dei corrispettivi per le risoluzioni sono fissati secondo due tranches (l’80% dell’importo entro 31 gennaio 2011 e il restante 20% al 31 maggio 2011); a settembre potranno tuttavia essere definite disposizioni integrative nel caso di rateizzazione dei corrispettivi.

A successivi provvedimenti, è affidata la definizione di analoghi parametri e modalità per la risoluzione delle convenzioni riguardanti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia, in considerazione delle particolari caratteristiche di questa tipologia di impianti.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
(riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici
Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.

Speciale LAVORI IN QUOTA sponsored by:

LAVORI IN QUOTA
Ultime Novità Normativa

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122

Bozza non ancora in vigore 22/05/2012

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Schema di decreto concernente le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Nazionale Sanitario per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni

Bozza non ancora in vigore 15/05/2012 n. 320

Regione Campania - Norme per la legalità e la semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata

Sentenza 14/05/2012 n. 1255

TAR Sicilia sezione staccata di Catania (Sez.IV) - Facoltà di annullamento o di non aggiudicare la gara