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Categoria OG11: le imprese ricorrono al Tar

Le associazioni imprenditoriali chiedono la modifica del Regolamento del Codice Appalti

vedi aggiornamento del 06/04/2011
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15/02/2011 - Un ricorso al Tar Lazio per la modifica del Regolamento attuativo del Codice Appalti, relativamente alla qualificazione nella categoria OG11.

Categoria OG11: le imprese ricorrono al Tar

Norme correlate

Decreto Pres. Repubblica 05/10/ 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..

 
Lo hanno presentato qualche giorno fa sei associazioni imprenditoriali* e decine di imprese specializzate, chiedendo di modificare gli articoli 79 e 85 del nuovo Regolamento (DPR 207 del 5 ottobre 2010), che entrerà in vigore a giugno 2011.
 
“Dal testo pubblicato in Gazzetta - spiega Uncsaal - sono scomparsi alcuni importanti principi di garanzia, tra cui quelli che introducevano requisiti più rigorosi per l’accesso alle categorie specialistiche e viceversa è stato introdotto un percorso agevolato per ottenere una qualificazione senza requisiti”.
 
Il ricorso chiede la modifica:
 
- dell’art. 79, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nella parte in cui, nel dettare i “requisiti di ordine speciale” occorrenti per la qualificazione nei lavori pubblici, omette di indicare i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione delle lavorazioni o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali le strutture, gli impianti e le opere speciali, omettendo così di dare attuazione all’art. 37, comma 11, del Codice;
 
- dell’art. 85, comma 1, lettera b), punti 2 e 3 nella parte in cui, nel dettare le regole che le SOA devono applicare ai fini della qualificazone delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici, stabilisce che l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata (oltre il limite che la stessa norma indica) “può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabilee, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento”.
 
“Secondo il nuovo Regolamento - spiega Assistal - un’impresa che intenda conseguire la qualificazione nella categoria OG11, sarebbe tenuta a dimostrare di possedere requisiti speciali nelle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS3, OS28 e OS30, per una percentuale complessiva pari almeno al 180% dell’importo della classifica richiesta”.
 
La nuova norma - secondo Assistal - vìola diversi principi, in primis quello della par condicio degli operatori: mentre per le restanti cinquanta categorie di lavori continuerebbe a valere la regola in virtù della quale i requisiti speciali sono strettamente proporzionati alla classifica di qualificazione richiesta, tale regime risulterebbe fortemente penalizzante esclusivamente per la categoria OG11.
 
A decorrere dall’8 dicembre 2011 - continua Assistal - le imprese in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG11 saranno private della certificazione e costrette a richiederla secondo le nuove regole, con la conseguente impossibilità ad operare nel mercato di loro naturale appartenenza, salvo l’ottenimento di una nuova attestazione di qualificazione con le nuove e (illegittime) più severe norme.
 
Un danno enorme per le imprese e per l’intera economia del Paese - conclude Assistal - a fronte di una vecchia disciplina OG11 che negli anni non aveva mostrato alcun punto debole.
 
 
* UNCSAAL - Unione Nazionale dei costruttori di serramenti
ACAI - Associazione Costruttori in Acciaio Italiani
AISES - Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza
ANIPA - Associazione Nazionale Informatici Pubblici e Aziendali
ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti

NAD - Associazione Nazionale Demolitori Italiani
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