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Recupero edifici, allo studio espropri e project financing

Alla Camera l’esame di due ddl per la riqualificazione di immobili abbandonati e degradati

vedi aggiornamento del 27/05/2011
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30/03/2011 - Recuperare gli immobili degradati e abbandonati, consentendo, a certe condizioni, l’esproprio di aree e edifici, con il ricorso alla finanza di progetto. È l’obiettivo di due proposte di legge all’esame della Commissione Ambiente alla Camera.

I due ddl modificano il Dpr 327/2001, recante il Testo unico per le espropriazioni di pubblica utilità, consentendo l'espropriazione di aree industriali o aziende agricole dismesse, immobili abbandonati e edifici di valore storico-artistico in stato di degrado o abbandono, in cui si registrano occupazioni abusive.

La prima bozza attribuisce al Comune la facoltà di espropriare immobili in stato di abbandono da almeno dieci anni, specificando che questo ricorre in presenza di due presupposti: il grave deperimento strutturale dell'edificio e la mancata utilizzazione.

La giunta comunale può individuare gli immobili abbandonati su segnalazione di soggetti pubblici o privati.

Dopo aver accertato lo stato di abbandono, il sindaco notifica ai proprietari dell'immobile che, qualora entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione non intraprendano lavori di recupero, si potrà procedere all'espropriazione.

Nel caso in cui i proprietari non siano reperibili, il Consiglio comunale può inserire il piano di recupero dell'immobile in stato di abbandono nel programma triennale dei lavori pubblici.

Il piano di recupero può prevedere la destinazione dell'immobile a fini di pubblica utilità o la sua utilizzazione economica, anche mediante alienazione.

Il recupero può avvenire in project financing a meno che il piano preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di un soggetto diverso dal comune per la successiva esecuzione delle opere.

L'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale costituisce variante al vigente strumento urbanistico. Ne consegue l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di durata quinquennale.

Il secondo ddl prevede che il Comune possa espropriare aree rurali o immobili dismessi a condizione che siano occupati abusivamente da almeno sei mesi, l'amministrazione abbia chiesto, senza esito, di assumere provvedimenti per porre fine all'occupazione, e gli strumenti urbanistici del comune non prevedano la trasformazione dell'immobile.

L’espropriazione degli immobili di valore storico-artistico è consentita a patto che questi siano inutilizzati da almeno dieci anni o versino in condizioni che ne compromettano l'integrità. Le aree non edificate di valore paesaggistico o naturalistico, invece, non devono essere state utilizzate da almeno cinque anni.

Per gli immobili espropriati il comune deve decidere entro sei mesi una nuova destinazione d'uso per pubblica utilità. Al contrario, per le aree non edificate non è prevista una modifica della destinazione d'uso, salvo che il comune non decida di destinarle ad area verde attrezzata.

È infine possibile la trasformazione dell'immobile espropriato sottoposto a vincoli storico-artistici o paesistico-ambientali. Il progetto di trasformazione deve però rispettare i vincoli esistenti o le caratteristiche architettoniche originarie dell'immobile.
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