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Attività di costruttore edile, il riferimento è il CCNL

Finco: fuori attività specialistiche, installazione prefabbricati, preparazione cantieri e scavi

vedi aggiornamento del 20/04/2011
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18/04/2011 - Non si dovrebbe considerare “edile” tutto ciò che ha a che fare con le costruzioni. Così Finco, Federazione industrie, prodotti impianti e servizi per le costruzioni, che nel commentare il ddl per l’accesso all’attività di imprenditore edile, ha suggerito di qualificare le imprese in base al tipo di contratto nazionale del lavoro applicato.

 
Pur apprezzando l’impianto della norma, che dopo aver ricevuto l’ok della Camera è passata all’esame del Senato, Finco ha infatti espresso qualche perplessità sull’applicazione delle disposizioni alle imprese specialistiche, che non applicano ai rapporti di lavoro il contratto nazionale dell’edilizia.
 
Le norme contestate
Secondo il testo, non si qualificano come attività edili le imprese di installazione di impianti, sviluppo di progetti immobiliari e produzione di elementi prefabbricati.
 
Queste realtà devono però attenersi comunque alle disposizioni e iscriversi nella sezione speciale dell’edilizia, presso la Camera di Commercio, nel momento in cui vengano effettuati interventi di costruzione che ricadono nell’ambito di applicazione del ddl.
 
Si tratta quindi di imprese che normalmente non esercitano l’attività edile, ma che eseguono solo incidentalmente interventi di messa in opera o modifica degli elementi strutturali degli edifici.
 
Finco ha espresso le stesse considerazioni per la preparazione del cantiere edile, le opere di scavo e gli interventi di installazione di opere prefabbricate.
 
Le proposte di revisione
A parere di Finco, l’analisi del ddl mostrerebbe unicamente il coinvolgimento degli imprenditori edili. Come criterio distintivo dovrebbe quindi essere utilizzato il Ccnl dell’impresa da qualificare.
 
Analogamente, bisognerebbe precisare da chi sono effettuati gli interventi di installazione. Visto che spesso i prodotti sono installati dagli stessi produttori, il ddl dovrebbe specificare che le attività rientrano nell’ambito di applicazione della norma se svolte da soggetti diversi dai produttori.
 
Per Finco bisognerebbe infine sostituire il termine “bioedilizia”, che ha un impatto più psicologico che scientifico, con “edilizia sostenibile”. Termine che fa emergere il vantaggio ottenuto nel dare maggiore importanza alla tutela ambientale. (riproduzione riservata)
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