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Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica

L’iscrizione all’elenco dei certificatori vale come pre-accreditamento

vedi aggiornamento del 23/03/2012
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01/04/2011 - È stato pubblicato qualche giorno fa sul Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia, il Decreto dirigenziale del 3 marzo 2011 in materia di certificazione energetica degli edifici.

Sicilia, legge regionale sulla certificazione energetica

Norme correlate

Decreto 03/03/ 2011 n.

Regione Sicilia, Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità - Disposizioni in materia ..

Legge regionale 23/03/ 2010 n. 6

Regione Sicilia - Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio ..

Decreto Ministeriale 26/06/ 2009

Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici..

Decreto Pres. Repubblica 02/04/ 2009 n. 59

Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto ..

Decreto Legislativo 30/05/ 2008 n. 115

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi ..

Decreto Legislativo 29/12/ 2006 n. 311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione ..

Decreto Legislativo 19/08/ 2005 n. 192

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della ..

 
Il provvedimento richiama l’articolo 9 del Piano Casa (Lr 6/2010) dedicato al rendimento energetico degli edifici, e prevede che l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia redatto secondo il Dlgs 192/2005 e s.m.i., e le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica” di cui al DM 26 giugno 2009.
 
Anche per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e per gli elementi essenziali del sistema di certificazione, occorre far riferimento al Dlgs 192/2005 e alle “Linee guida nazionali”. In caso di compravendita o di locazione di un edificio, l’ACE deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto.
 
In attesa dell’emanazione del decreto che dovrà individuare i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici, previsto all’art. 4 del Dlgs 192/2005 (leggi tutto), la norma siciliana rimanda all’allegato III del Dlgs 115/2008. Nulla di diverso, quindi, rispetto alla regola vigente a livello nazionale. Presso la Regione sarà istituito un elenco dei soggetti abilitati al rilascio dell’ACE che - fino all’emanazione del suddetto decreto nazionale - costituisce una procedura di pre-accreditamento dei certificatori.


Gli attestati di certificazione energetica saranno raccolti nel catasto energetico degli edifici, gestito dal dipartimento regionale dell’energia.
 
I proprietari degli edifici fino a 1000 mq, che siano consapevoli delle scadenti qualità energetiche degli immobili, possono sostituire l’ACE da allegare agli atti di compravendita o locazione con un’autodichiarazione in cui si affermi che l’edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. L’autodichiarazione va redatta secondo il punto 9 dell’allegato A delle “Linee guida nazionali”.
 
La Regionesiciliana realizzerà un sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici condiviso e georeferenziato, che comprenderà l’elenco dei certificatori e i dati relativi agli ACE e alle autodichiarazioni.
 
Sugli immobili dotati di ACE sarà affissa una targa energetica che ne identifichi la classe energetica. La targa deve essere conforme ai modelli riportati negli allegati C1 (edifici residenziali) e C2 (edifici non residenziali).
 
L’ACE ha validità di dieci anni dal rilascio da parte del certificatore e dovrà essere aggiornato in caso di interventi che comportino modifiche alle prestazioni energetiche dell’edificio.
(riproduzione riservata)
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