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Regolamento Appalti e Decreto Sviluppo, cosa cambia per le Soa

Scade il 6 giugno 2012 il periodo transitorio in cui è possibile far coesistere la doppia attestazione basata su nuove e vecchie norme

vedi aggiornamento del 10/08/2011
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20/06/2011 - Si evolve il panorama delle qualificazioni Soa. Il Regolamento attuativo del Codice Appalti introduce infatti una serie di novità, che potrebbero subire ulteriori variazioni con la conversione in legge del Decreto Sviluppo.
 
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha fornito le prime indicazioni operative per orientare gli operatori alle prese col periodo transitorio che va dall’8 giugno 2011, data di entrata in vigore del Regolamento, al 6 giugno 2012.
 
Le qualificazioni rilasciate fino all’8 giugno continuano ad essere regolate dalla disciplina precedente, cioè dal Dpr 34/2000.

Si rifanno quindi alle norme vigenti al momento della stipula del contratto principale anche i contratti per variazioni minime, rinnovo o verifiche triennali.
 
In sostanza, durante il periodo transitorio coesistono i due tipi di attestazione.
 
Dato che il Regolamento ha introdotto un nuovo sistema per la classificazione delle categorie di lavori, modificando i limiti di importo, l’Authority ha precisato che nel periodo transitorio non sono rilevanti gli arrotondamenti in eccesso. Gli importi riferiti alle attestazioni rilasciate prima dell’8 giugno saranno automaticamente sostituiti nel periodo successivo.
 
L’Autorità ha spiegato anche che le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza.
 
Devono essere rilasciate ai sensi del Regolamento, invece, le nuove attestazioni, stipulate dall’8 giugno, per le categorie variate.
 
La Soa dovrà infine rilasciare due certificazioni nel caso di un’attestazione, rilasciata ai sensi del Dpr 34/2000, contenente contemporaneamente categorie variate e non variate.

(riproduzione riservata)
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