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Studi di settore non retroattivi per l’edilizia

Con correttivi anticongiunturali non è ammesso l’utilizzo riferito a periodi di imposta precedenti

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28/06/2011 - No alla retroattività per gli studi di settore inerenti all’edilizia. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare 28/E ha chiarito la differenza tra studi evoluti e integrati da correttivi anticongiunturali.

 
Secondo il Fisco, in fase di accertamento è possibile l’utilizzo degli studi di settore evoluti con riferimento a periodi di imposta precedenti. L’uso retroattivo deve risultare più favorevole ed essere richiesto dal contribuente.
 
La situazione cambia però per i periodi di imposta 2008 e 2009, caratterizzati dal forte impatto della crisi economica, a causa della quale si sono resi spesso necessari interventi e manovre anticongiunturali.
 
In questi casi, spiegano le Entrate, l’uso retroattivo è ammesso solo se gli studi sono stati approvati in evoluzione e se non comprendono gli interventi correttivi anticongiunturali.
 
Al contrario, l’uso riferito a periodi di imposta precedenti non è consentito. In presenza di correttivi anticongiunturali non è infatti possibile stimare correttamente la capacità di produrre ricavi o compensi del contribuente per annualità diverse da quelle per le quali gli studi sono stati appositamente costruiti.
 
In virtù di queste considerazioni, per gli studi TG69U e UG69U non è ammesso l’uso retroattivo. Il settore edile, colpito in modo profondo dalla crisi, è stato infatti destinatario di aggiustamenti e misure per rendere attendibili le proiezioni sugli introiti realizzati dalle imprese dopo la mutata situazione economica.

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