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Soa, nel periodo transitorio regole ordinarie per i consorzi

Tutti i chiarimenti nel nuovo comunicato del presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

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13/07/2011 - Nuovi chiarimenti sulle attestazioni Soa nel periodo transitorio, iniziato l’8 giugno 2011, con l’entrata in vigore del Regolamento di attuazione del Codice Appalti.

Soa, nel periodo transitorio regole ordinarie per i consorzi

Norme correlate

Decreto Pres. Repubblica 05/10/ 2010 n. 207

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice ..

Decreto Legislativo 12/04/ 2006 n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE ..

Decreto Pres. Repubblica 25/01/ 2000 n. 34

Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ..

Dopo aver assodato se effettuare le attestazioni secondo il Regolamento o  la disciplina precedente, Dpr 34/2000, le Soa hanno sollecitato chiarimenti aggiuntivi su come coniugare la normativa transitoria con quella che regola il consorzio stabile.
 
L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha spiegato che le Soa dovranno rilasciare l’attestato al consorzio stabile seguendo le regole ordinarie.
 
Come si inserisce la disciplina sul consorzio
L’Authority ha specificato che il consorzio stabile viene attestato sommando le attestazioni possedute dalle singole imprese consorziate, consentendo così alle singole imprese di partecipare alle gare per classifiche e categorie non possedute. In caso di aggiudicazione, i lavori potranno essere eseguiti sia dal consorzio sia dalle imprese consorziate designate dal consorzio.
 
Dato che nel periodo transitorio, per le categorie variate le imprese non possono pretendere il rilascio dell’attestato secondo la vecchia classificazione, ma che i bandi di gara dovranno continuare a prevedere le vecchie categorie e classifiche fino al 6 giugno 2012, si è posto un problema di diritto transitorio.
 
La disciplina transitoria si applica anche nel caso in cui un’impresa singola decida di aderire a un consorzio stabile e al consorzio che si costituisce e chiede l’attestazione nel periodo transitorio. Viene quindi consentito al consorzio di ottenere un attestato che determina l’incremento di categorie e classifiche secondo il Dpr 34/2000. Allo stesso tempo l’Authority ha precisato che l’impresa aderente non usufruisce dell’incremento delle categorie e classifiche, essendo questo un effetto riflesso che deriva dalle modalità di attestazione del consorzio stabile.
 
Ne consegue che le Soa, anche nel periodo transitorio, dovranno rilasciare l’attestato al consorzio stabile, seguendo le regole ordinarie e cioè sommando le categorie e le classifiche risultanti dagli attestati delle imprese consorziate.
 
E non solo. In caso di qualificazione di un consorzio stabile per la prima volta, è ammesso il rilascio dell’attestato sia per categorie “non variate” che per quelle “variate” del Dpr 34/2000. Se nel consorzio si inserisce una nuova associata, è ammessa l’integrazione della qualificazione per entrambe le categorie.

Come funziona il periodo transitorio
In un comunicato del 10 giugno scorso, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha spiegato che le qualificazioni rilasciate fino all’8 giugno continuano ad essere regolate dalla disciplina precedente, cioè dal Dpr 34/2000. Fanno riferimento alla stessa normativa anche i contratti per variazioni minime, rinnovo o verifiche triennali. Le attestazioni rilasciate ai sensi del Dpr 34/2000 hanno validità fino alla naturale scadenza.
 
Dato che il Regolamento ha introdotto un nuovo sistema per la classificazione delle categorie di lavori, modificando i limiti di importo, l’Authority ha precisato che nel periodo transitorio non sono rilevanti gli arrotondamenti in eccesso. Gli importi riferiti alle attestazioni rilasciate prima dell’8 giugno saranno automaticamente sostituiti nel periodo successivo.


Durante il periodo transitorio coesistono i due tipi di attestazione. Devono infatti essere rilasciate ai sensi del Regolamento, le nuove attestazioni, stipulate dall’8 giugno, per le categorie variate.
 
La Soadovrà infine rilasciare due certificazioni nel caso di un’attestazione, rilasciata ai sensi del Dpr 34/2000, contenente contemporaneamente categorie variate e non variate. (riproduzione riservata)
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