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Sviluppo, silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche

Il parere della Soprintendenza, sempre obbligatorio, è considerato non vincolante solo se lo strumento urbanistico è adeguato alle previsioni del piano paesaggistico

vedi aggiornamento del 15/03/2012
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18/07/2011 - In arrivo semplificazioni in ambito paesaggistico e urbanistico. Con la legge Sviluppo, il silenzio assenso fa capolino anche nell’attività delle Soprintendenze, ma solo se gli strumenti urbanistici sono adeguati alle previsioni paesaggistiche.

 
La legge per lo sviluppo, di recente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, modifica il Decreto Legislativo 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  Rispetto alla precedente normativa, che alla mancata pronuncia dell’Amministrazione per la tutela dei vincoli esistenti associava la necessità di modificare il progetto o sospendere i lavori, si fa strada una procedura più snella e diversificata.
 
Per operare in zone sottoposte a vincolo, è necessario presentare domanda alla Regione, o, in alternativa, alla Provincia e al Comune, cioè agli enti preposti alla tutela del vincolo esistente. La Soprintendenza esprime il proprio parere, che è sempre obbligatorio.
 
Cosa accade quando il parere della Soprintendenza non è vincolante
Se lo strumento urbanistico è adeguato al piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza non è vincolante. Nel caso in cui la Regione si sia espressa in senso favorevole, la mancata pronuncia della Soprintendenza sarà interpretata come silenzio assenso.
 
In caso di parere negativo della Soprintendenza, la Regione o l’ente da essa delegato può comunque approvare il progetto, dando ragione al privato.
 
Casi in cui il parere della Soprintendenza è vincolante
Se lo strumento urbanistico non è stato adeguato al piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza diventa vincolante.
 
In caso di mancata pronuncia non si può procedere invocando il silenzio assenso. Entro 45 giorni dal momento in cui la Soprintendenza è chiamata in causa, può essere indetta una Conferenza di servizi, che ha 15 giorni di tempo per esprimersi.
 
Solo in caso di silenzio protratto per 60 giorni, la Regione può agire in autonomia.
(riproduzione riservata)
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Altri Commenti

scaistar

Castellammare di Stabia. Provincia di Napoli. ma tanto non è il solo... VERGOGNA!

Sunshine

Scusa leggo bene 18/6/2010??? Ma di comune/ provincia parliamo?

denis

La Soprintendenza mi obbliga in Lombardia a installare solamente tegole solari termiche e fotovoltaiche, le celle devono avere il colore della falda, questa situazione mi ha creato molte perdite di lavori. Si e costretti a comprare un solo prodotto Italiano per cui immaginate i prezzi e varie problematiche tecniche da accetare!!, se continuano cosi' le aziende chiuderanno, vistosi che le energie rinnovabili sono cosi amate da questo governo,se continuiamo cosi', il Gas di Putin e il petrolio degli Americani non smetteranno mai di rendere questo paese schiavo del passato!. Iscrivetevi a www.sosrinnovabili ,che ha lottato contro il decreto Romani!!!!! e anche su facebook il gruppo " professionisti in energie rinnovabili" , riusciremo a farci rispettare come giusto sia, con regole certe e se bisogna rispettare il paesaggio tutto e possibile a passi coerenti e non vincolare l'impossibile!. Denis.

Pino Porta

Con queste normative si apre la stura alla distruzione di quello che rimane del paesaggio italiano. Si tratta, ovviamente dei paesaggi di valore e sensibili. Così come a quei paesaggi è sensibile il portafoglio della speculazione. Aprire su questi temi significa riportare tutto alle leggi del mercato. Peggio per tutti.

scaistar

Grazie. Davvero bellissimo. Rimane però un problema che è presente in tantissimi comuni. Un richiesta di autorizzazione paesaggistica da me presentata il 18 giugno 2010 per 40 mq di pannelli fotovoltaici è ancora ferma lì.. in attesa di chissà cosa. Che si fa se il Comune non si muove dopo 1 anno?

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