Nessun compenso al geometra che progetta opere civili in cemento
La decisione della Cassazione conferma una scuola di pensiero ma stride con Cng e altri tribunali
07/09/2011 - Non ha diritto al pagamento per le prestazioni effettuate il geometra che progetta un edificio civile in cemento armato. Lo ha stabilito la Cortedi Cassazione con la sentenza 18038/2011 del 2 settembre scorso, che se da una parte conferma una scuola di pensiero, dall’altra si pone in contrasto con altre fonti giurisprudenziali e con l’interpretazione normativa del Cng – Consiglio nazionale dei geometri.
Le motivazioni e la normativa vigente
La decisione è stata motivata tenendo presenti più fattori. Secondo la Cassazione, il Codice Civile nega l’azione per il pagamento di un’attività professionale condizionata all’iscrizione in un albo da parte del professionista non iscritto.
In secondo luogo, il Regio decreto 274/1929 ammette la competenza dei geometri alla progettazione di strutture in cemento armato solo per quanto riguarda gli edifici a destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non rappresentino un pericolo per l’incolumità delle persone.
La Corte, infine, ricordando che il Regio decreto 2229/1939 riserva a ingegneri e architetti iscritti all’albo la competenza alla progettazione di costruzioni civili, sia pure di modeste dimensioni, ha precisato che la disciplina non è stata modificata dalla Legge 1086/1971 e 64/1974 che, pur non facendo un esplicito richiamo delle fonti, "si limita a recepire la previgente ripartizione delle competenze".
Il caso in esame
La Corte ha esaminato il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Trieste, che aveva negato all’impresa costruttrice il compenso per alcune opere svolte da un geometra perché estranee alla sua competenza professionale.
Il contesto normativo e i pareri contrari
La scuola di pensiero della Cassazione non è stata sempre confermata dalla giurisprudenza. Ad esempio, il Tar Sicilia con la sentenza 1022/2011 ha affermato che i geometri possono progettare strutture in cemento armato, avendo come unico limite la dimensione ridotta delle opere e la firma del tecnico laureato per presa visione. Sulla stessa falsariga la sentenza del Tar Campania 9772/2010 e le affermazioni rilasciate a Edilportale da Fausto Savoldi. Secondo il presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri, la giurisprudenza non univoca potrebbe essere causa di confusione. Allo stesso tempo, le sentenze non hanno lo stesso peso delle norme in vigore, che sono valide per tutti. Savoldi ha infine richiamato l’attenzione sull’articolo 16 lettera m del Regio decreto 274/1929, che riconosce ai geometri il progetto, la direzione e la vigilanza sulle modeste costruzioni civili.
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