La circolare è indirizzata ai Comuni e alle Amministrazioni Provinciali venete e fornisce indicazioni per chiarire eventuali dubbi interpretativi sulla legge regionale 14/2009 (Piano Casa) come modificata dalla legge regionale 13/2011.
“Abbiamo ritenuto opportuno - ha detto il vicepresidente della Regione, Marino Zorzato - fornire alcune indicazioni per superare eventuali dubbi interpretativi e rendere uniforme l’applicazione della normativa che è stata modificata ed integrata”.
La circolare - che sostituisce la precedente circolare 4/2009 - si compone di una prima parte che contiene i chiarimenti su alcune definizioni; di una seconda parte che analizza gli articoli della legge regionale n. 14/2009 modificati e integrati; di una terza parte che si riferisce alle norme della legge regionale n. 13/2011 limitatamente agli articoli strettamente riferiti al Piano Casa.
La nuova circolare spiega che gli interventi edilizi consentiti dalla legge non implicano alcuna forma di condono o sanatoria di immobili abusivi che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. e), risultano esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della stessa qualora soggetti all’obbligo di demolizione.
La legge sul Piano Casa, di carattere straordinario, prevale sulle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, nonché sulle altre leggi regionali in contrasto con essa. Proprio per il suo carattere straordinario, la nuova disciplina ha una durata limitata nel tempo: l’attuale termine per la presentazione delle istanze, a seguito della proroga introdotta dalla LR 13/2011, è il 30 novembre 2013.
Non sono invece soggette ad alcun limite temporale di efficacia le disposizioni della legge regionale 14/2009 di cui all’art. 5 “Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici ”; all’art. 10 “Ristrutturazione edilizia” (che si applicherà sino all’approvazione della nuova legge regionale sull’edilizia); all’art. 12, di modifica di altre disposizioni regionali in materia di barriere architettoniche, della legge regionale n. 14/2009.
I Comuni svolgeranno un ruolo fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione e quelli adibiti ad uso diverso. Entro il 30 novembre 2011 i Consigli comunali dovranno deliberare se o con quali ulteriori limiti e modalità applicare le nuove disposizioni.
Sono invece immediatamente applicabili le norme concernenti gli interventi relativi alla prima casa di abitazione, ad eccezione di quelle ubicate in centro storico che necessitano della deliberazione comunale o dell’inutile decorso del termine assegnato ai comuni per deliberare.
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