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Rinnovabili, linee guida per la struttura dei bandi

Authority: modalità di affidamento dei lavori, ruolo degli enti locali e chiarimenti sulla riqualificazione degli edifici pubblici

vedi aggiornamento del 02/04/2012
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08/11/2011 - Capire come strutturare un bando per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e quale ruolo assumono gli enti locali. Sono alcuni degli obiettivi contenuti nella determinazione 6/2011, emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

 
Enti locali e classificazione dei lavori
Nella realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti locali hanno solo potere autorizzatorio e non  concessorio. La Regione rilascia l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto che può costituire variante allo strumento urbanistico. In questo caso, il Comune partecipa alla Conferenza di servizi.
Se la potenza dell’impianto è tale da non richiedere l’autorizzazione unica, il Comune gestisce direttamente le autorizzazioni semplificate. L’Ente locale non può introdurre ostacoli, come misure di compensazione di carattere patrimoniale quali condizioni per il rilascio di titoli abilitativi.
 
La spiegazione dell’Authority si basa sul D.lgs 387/2003, che costituisce il quadro normativo di riferimento in base al quale le opere per la realizzazione degli impianti sono qualificate come opere di pubblica utilità. Le linee guida, varate con il DM 10 settembre 2010, spiegano poi che l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituisce attività libera, non riservata agli enti pubblici e non soggetta a regime di privativa.
 
La situazione cambia se l’ente locale concede superfici appartenenti al demanio pubblico per la realizzazione degli impianti. In questo caso, i diritti sul sito pubblico devono essere concessi con gara pubblica.
 
La gara non può riguardare anche il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’impianto. Si verrebbe infatti a creare un regime concessorio, mentre le norme in vigore ne prevedono uno autorizzatorio.
 
La convenzione per lo sfruttamento dell’area pubblica si risolve nel momento in cui il privato non abbia ottenuto l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto.
 
Riqualificazione energetica degli immobili pubblici
Per contenere la spesa pubblica, gli enti locali possono intraprendere azioni per la riqualificazione energetica dei propri immobili attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici.
 
L’individuazione degli operatori economici che possono presentare le offerte è effettuata con procedure aperte o ristrette, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 
È previsto inoltre il  “finanziamento tramite terzi”. Si tratta di un accordo contrattuale che, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell'efficienza energetica, comprende un terzo che fornisce i capitali e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito.
 
Il terzo può essere una ESCO, cioè una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica accettando un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.
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