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Fotovoltaico e cambi d’uso, chiarimenti a Trento

Spiegata l’applicazione della l.urbanistica provinciale a installazioni e contributi

vedi aggiornamento del 04/05/2012
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10/11/2011 - La Provincia di Trento chiarisce l’applicazione della legge urbanistica in ambito di installazione di pannelli solari e cambi di destinazioni d’uso. Con il decreto 14-72/2011 viene infatti integrato e modificati il decreto attuativo della Lp 1/2008.

 
Fotovoltaico
Il decreto introduce precisazioni per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici su edifici esistenti con tetti piani o coperture con pendenza fino a 5 gradi. L’altezza massima del pannello non deve superare i 30 centimetri. In presenza di una balaustra perimetrale, invece, i pannelli non devono superare la balaustra.
Se le coperture non sono piane né a falde, l’installazione dei pannelli deve avvenire in modo più possibile complanare alla tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.
Gli impianti che non vanno installati sulle coperture, comprese le strutture di sostegno e supporto, sono collocabili nelle aree in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive, purché siano espressamente previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale. È anche possibile il ricorso ai poteri di deroga. Ad ogni modo, deve essere dimostrata la compatibilità dell’installazione con la destinazione delle aree.
 
La realizzazione di questo tipo di impianti da parte di soggetti che svolgono istituzionalmente l’attività di produzione e distribuzione di energia è qualificabile come opera di infrastrutturazione del territorio ed è soggetta al rilascio della concessione edilizia.
 
Ai fini del rispetto delle distanze fra costruzioni e dai confini, per gli impianti valgono le disposizioni in vigore per gli edifici.
 
Cambi di destinazione d’uso
Il nuovo decreto inserisce una novità in tema di contributo di concessione. Prevede infatti che nel caso di interventi che implicano la modifica della destinazione d’uso, con contestuale aumento delle unità immobiliari, è dovuto solo il contributo inerente al cambio d’uso.

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