gli approfondimenti tematici di edilportale.com

Spettano agli architetti i lavori su immobili artistici e vincolati

Tar Lazio: respinto il ricorso contro la Soprintendenza che non ha considerato i progetti degli ingegneri

vedi aggiornamento del 02/05/2012
Letto 4124 volte

09/12/2011 - Gli interventi su un immobile di interesse artistico o sottoposto a vincolo storico artistico competono solo agli architetti e non agli ingegneri. Lo ha affermato il Tar Lazio che, con la sentenza 7997/2011, ha respinto il ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri di Verona contro la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

 
Dovendo esaminare i progetti per il restauro di un immobile storico, la Soprintendenza aveva infatti stabilito di non prendere in considerazione gli elaborati che non fossero stati sottoscritti da un architetto.
 
Il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso basandosi sulla normativa in vigore e su precedenti pronunce giurisprudenziali.
 
Secondo il Tar, ai sensi del RD 2357/1925, costituiscono oggetto della professione di ingegnere e di architetto le opere di edilizia civile, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Al contrario, i lavori con rilevante carattere artistico e i restauri spettano all’architetto. Allo stesso tempo, la parte tecnica del lavoro di rilevanza artistica può essere compiuta indifferentemente da un architetto o da un ingegnere.
 
Il Tribunale Amministrativo ha ribadito questa posizione citando anche la Legge 1089/1939, oggi D.lgs. 42/2004, secondo la quale la riserva di competenza a favore degli architetti sussiste per tutti i tipi di intervento da effettuare non solo sugli immobili gravati da un vincolo storico artistico, ma anche di rilevante interesse artistico. Fanno invece eccezione le attività propriamente tecniche.
 
Tra le motivazioni del ricorso, l’ordine degli ingegneri aveva denunciato disparità di trattamento e mancato rispetto della normativa comunitaria, che aveva equiparato la laurea in architettura e ingegneria civile.
 
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha però chiarito che l’equiparazione vale per la libera circolazione e per l’accesso alla professione di architetto. A detta del Tar, inoltre, non c’è equipollenza tra i due titoli di studio. La ripartizione delle competenze professionali, stabilita dal RD 2537/1925 non sarebbe infine venuta meno con l’entrata in vigore delle nuove norme.
(riproduzione riservata)
Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Normativa sull'argomento

Inserisci un commento alla news
Clicca qui

Non hai un account Facebook?

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e completa.
Altri Commenti

mario

Comunque un ingegnere può essere il soprintendente per i beni architettonici e paesistici, storici artistici ed etnoantropologici ....... vedasi quella delle provincie di Cagliari e Oristano. http://www.sbappsaecaor.beniculturali.it/index.php?it/75/struttura-organizzativa

Speciale ISOLAMENTO A CAPPOTTO sponsored by:

-15%
Corso di formazione per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - Volume III
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI E RESPONSABILI DEI SERVIZI ..

Prezzo: € 25,00

Offerta: € 21,25

-25%
Architettura sostenibile
ARCHITETTURA SOSTENIBILE

Prezzo: € 56,00

Offerta: € 42,00