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Detrazione fiscale 55%: le novità della Manovra Salva Italia

Bonus fino al 31 dicembre 2012. Agevolabile la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore

vedi aggiornamento del 24/05/2012
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20/12/2011 - È in corso di conversione in legge la Manovra Salva Italia del Governo Monti.

 
Come già detto nelle scorse settimane, l’articolo 4 “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali” della Manovra (DL 201/2011) ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
 
Ancora per un anno, quindi, sarà possibile usufruire del bonus del 55% alle attuali condizioni. Dal 1° gennaio 2013 la percentuale scenderà al 36% e l’agevolazione sarà disciplinata dal nuovo articolo 16-bis aggiunto dalla Manovra al Tuir, assimilandola quindi a quella per le ristrutturazioni.

Gli interventi di riqualificazione energetica rimasti orfani del 55%, potranno quindi usufruire del 36% che agevola la “realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti da fonti rinnovabili” (leggi tutto).
 
Le ultime novità
Il disegno di legge di conversione della Manovra Monti, nel suo passaggio alla Camera, ha aggiunto agli interventi agevolabili la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
 
 
La detrazione del 55%
La detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici degli edifici esistenti è stata introdotta dall’art. 1, commi 344‐349, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007). L’agevolazione per la riqualificazione energetica - a differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli edifici residenziali - interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali.
 
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici   esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali); le associazioni tra professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
 
Sono agevolabili i seguenti lavori: interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, fino ad un massimo di 100.000 euro di valore della detrazione; interventi sugli involucri degli edifici cioè strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, fino ad un massimo di 60.000 euro; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, fino ad un massimo di 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un massimo di 30.000 euro.
 
Per fruire dell’agevolazione è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato; l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Occorre poi trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/: l’attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.

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