Ricomposizione fondiaria agevolata anche senza consorzio
Agenzia delle Entrate: imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali
09/01/2012 - Gli atti di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti, posti in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata tra i lottizzanti e il Comune, beneficiano del regime di favore di cui all’articolo 32 del DPR 601/1973 (applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ed esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali), anche se i lottizzanti non sono riuniti in consorzio.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 1/E del 4 gennaio 2012.
Il caso riguarda un atto di ricomposizione fondiaria tra colottizzanti non riuniti in consorzio, posto in essere in attuazione di una convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune. In attuazione della convenzione, le parti sono tenute a cedere gratuitamente al Comune appezzamenti di terreni da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
A fronte di ciò, poiché le cessioni gravano in misura maggiore su determinati lotti urbanistici, occorre procedere alla ricomposizione fondiaria delle aree, da attuarsi tramite un atto di cessione reciproca tra colottizzanti, finalizzato ad eliminare gli squilibri. I colottizzanti non corrisponderanno alcun conguaglio o corrispettivo.
L’interrogante, un notaio, chiede se all’atto si applica il regime agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 20 della Legge n. 10 del 28 gennaio 1977, e 32 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973, cioè l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa e l’esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali per gli atti, i provvedimenti e le convenzioni di cui all’articolo 20, tra le quali rientrano le convenzioni di lottizzazione.
L’Agenzia richiama in primo luogo la Risoluzione 250666/1983 con la quale si precisava che gli atti di redistribuzione immobiliare tra colottizzanti, in quanto attuativi della convenzione di lottizzazione, godono del regime di favore di cui all’articolo 20 della Legge 10/1977.
Successivamente, con la Risoluzione n. 156 del 17 dicembre 2004, è stato affermato che il regime di favore trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di atti di redistribuzione immobiliare tra proprietari di aree che si siano previamente riuniti in consorzio e non può essere applicato laddove gli atti di redistribuzione di aree avvengono nel quadro di una lottizzazione ad iniziativa privata.
Ma, a seguito di rilievi critici da parte degli operatori, l’Agenzia corregge il tiro e, analizzando a fondo la Legge 10/1977, giunge alla conclusione che gli atti di ridistribuzione, se posti in essere dai soggetti che hanno assunto gli obblighi connessi con l’attuazione della convenzione di lottizzazione, possono beneficiare del regime di favore di cui all’articolo 32 del DPR 601/1973.
E aggiunge che il beneficio non decade se la convenzione di lottizzazione e gli atti di ricomposizione fondiaria attuativi della stessa, siano frutto di una iniziativa privata dei colottizzanti, sottolineando che l’articolo 20 della Legge 10/1977, nell’agevolare le convenzioni o gli atti attuativi delle stesse, non distingue tra lottizzazioni ad iniziativa privata e ad iniziativa pubblica, ai fini della determinazione dell’ambito applicativo della disciplina di favore.
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