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Sicurezza sul lavoro, Regioni: continuare con competenze condivise

Sicurezza sul lavoro, Regioni: continuare con competenze condivise

Confronto tra Enti locali e Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni

Vedi Aggiornamento del 06/05/2013
di Paola Mammarella
15/06/2012 - Continuare a condividere tra Stato e Regioni le competenze sulla sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni. È la richiesta contenuta nel documento recentemente approvato dalla Conferenza delle Regioni, che su iniziativa delle Province Autonome di Trento e di Bolzano si è schierata contro la proposta della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni che, come si legge nel documento, avrebbe suggerito di far tornare la materia esclusivamente nelle mani dello Stato modificando l’articolo 117 della Costituzione.
 
Nel suo documento la Conferenza ha ricordato che la riforma della Costituzione avvenuta con la Legge 3/2001 ha attribuito alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro.
 
Dopo questo passaggio, la normativa nazionale ha definito i principi generali e organizzativi. Come previsto dalla Legge 123/2007, dal Dpcm 21 dicembre 2007 e dal Decreto legislativo 81/2008, in ogni Regione e Provincia autonoma è stato costituito il Comitato di coordinamento per il raccordo tra amministrazioni regionali, nazionali e parti Sociali, che ha portato alla redazione di numerosi documenti, come l’accordo sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e il piano nazionale di prevenzione in edilizia.
 
Le Regioni hanno sottolineato anche di avere a disposizione un sistema informativo, al contrario di quello dell’Inail che non sarebbe operativo. Per questo, a detta degli enti locali, non esisterebbero le difficoltà di raccordo lamentate dalla Commissione di inchiesta, che riguarderebbero invece gli uffici decentrati dei Ministeri.
 
Con la riforma costituzionale del 2001, precisano le Regioni, è venuto meno il parallelismo tra funzione legislativa e amministrativa, quindi l’ente competente ad esercitare il potere legislativo non è necessariamente l’ente competente ad esercitare le relative funzioni amministrative.
 
Gli Enti locali hanno quindi proposto di attribuire all’esclusiva competenza delle Regioni e delle Province Autonome la funzione di coordinamento degli interventi di vigilanza. In quest’ottica, solamente le Aziende sanitarie potrebbero attivare gli interventi di vigilanza delle altre amministrazioni per assicurare un controllo capillare compensando le limitate risorse delle amministrazioni.
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