Opere pubbliche, tutte le informazioni in un database centrale
Le P.A. devono inviare i dati ogni due mesi, pena la revoca dei finanziamenti
07/03/2013 - Con il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2013, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la Ragioneria Generale dello Stato definisce la procedura di comunicazione dei dati relativi alle opere pubbliche, di competenza delle Pubbliche Amministrazioni.
Si tratta dell’obbligo, a carico delle P.A., di trasmettere ad un sistema gestionale informatizzato tutte le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla programmazione delle opere, all’affidamento ed allo stato di attuazione dei lavori, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere.
L’obbligo si applica alle opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione a partire dal 21 febbraio 2012. L’inosservanza di questi obblighi comporta la revoca del finanziamento dell’opera.
Il dettaglio delle informazioni che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono trasmettere è contenuto nell’Allegato A al Decreto Ministeriale. La rilevazione dei dati relativi allo stato di attuazione delle opere deve essere fatta il 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ogni anno e le informazioni inviate alla banca dati centrale entro i trenta giorni successivi.
Per quest’anno, la prima scadenza è fissata al 30 giugno 2013; i dati vanno resi disponibili alla banca dati tra il 30 settembre e il 20 ottobre 2013.
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