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Compensi professionali, per l’ingiunzione di pagamento non serve il parere dell’Ordine

Compensi professionali, per l’ingiunzione di pagamento non serve il parere dell’Ordine

Dopo l’abolizione dei minimi tariffari, le associazioni professionali non hanno motivo di esprimersi sulla congruità delle parcelle

Vedi Aggiornamento del 25/11/2015
Compensi professionali, per l’ingiunzione di pagamento non serve il parere dell’Ordine
di Paola Mammarella
24/03/2015 - Il professionista che non ha ricevuto il pagamento per la prestazione effettuata e che intende avviare un’ingiunzione di pagamento non ha bisogno che l’Ordine emetta un parere di congruità.
 
Lo ha spiegato il Giudice di Pace di Perugia, con una sentenza sulla questione dell’abolizione dei minimi tariffari.
 
Nel caso preso in esame, uno studio professionale aveva emesso una fattura di circa 3500 euro per una serie di servizi svolti nei confronti di una società. Dato che la società aveva rifiutato il pagamento, i professionisti si erano rivolti al Giudice di Pace, che aveva emesso un’ingiunzione a carico della società.
 
I rappresentanti della società sostenevano che l’ingiunzione non fosse valida perché l’Ordine professionale non aveva preventivamente rilasciato un parere di congruità sulla parcella.
 
Secondo il Giudice di Pace, invece, con l’abolizione delle tariffe professionali, operata dalla Legge 27/2012, è stato implicitamente abrogato l’articolo 634 del Codice di procedura civile in base al quale la domanda di un professionista per riscuotere un credito doveva essere prima vagliata dalla competente associazione professionale.
 
Con l’entrata in vigore delle liberalizzazioni è sufficiente quindi la parcella redatta dal professionista, che viene concordata tra le parti in regime di libera concorrenza. Per negare i compensi è necessario invece indagare su altri aspetti, come eventuali danni o il mancato svolgimento di alcune prestazioni.
 


 
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