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Ecobonus, i condòmini incapienti possono cedere il credito alle banche

Ecobonus, i condòmini incapienti possono cedere il credito alle banche

L’Agenzia delle Entrate recepisce le novità della Manovrina 2017. Per i non incapienti cessione solo a fornitori e imprese

Vedi Aggiornamento del 27/07/2018
Ecobonus, i condòmini incapienti possono cedere il credito alle banche
di Paola Mammarella
30/08/2017 - I condòmini rientranti nella no-tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici anche a banche ed istituti di credito.
 
La novità, introdotta con la Manovrina 2017, è stata ora formalizzata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 165110/2017, che modifica le istruzioni operative emanate a giugno.
 

Ecobonus e condòmini incapienti

I condòmini rientranti nella no-tax area (con un reddito annuo inferiore a circa 8 mila euro) possono cedere, sotto forma di credito di imposta, l’intera quota di Ecobonus a fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, altri soggetti privati come imprese e lavoratori autonomi, istituti di credito ed intermediari finanziari. È invece esclusa la cessione alle Pubbliche Amministrazioni.
 
Il credito cedibile corrisponde al 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per i lavori di efficientamento energetico sulle parti comuni dell’edificio, al 70% per i lavori che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, al 75% per i lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.
 

Ecobonus e condòmini non incapienti

I condòmini con un reddito annuo più elevato, che quindi non rientrano nella no-tax area, hanno meno chance di cessione del credito. La cessione non può essere effettuata a favore di banche e intermediari finanziari.
 
Può essere ceduta sotto forma di credito di imposta solo la detrazione del 70% e del 75% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni eseguiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Questo significa che per poter cedere il credito è necessario effettuare lavori più impegnativi.
 

Ecobonus in condominio, come funziona la cessione

La detrazione si applica su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il credito corrispondente è ripartito in dieci quote annuali di pari importo e può essere usato dal cessionario in compensazione.
 
Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa o il fornitore ha emesso la fattura. A partire da questa data, in alternativa all’utilizzo in compensazione, il cessionario può a sua volta cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito.
 

Ecobonus in condominio, gli adempimenti per la cessione

Il condòmino che cede il credito deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito, l’accettazione da parte del cessionario e tutti gli estremi identificativi.
 
L’amministratore effettua la comunicazione online all’Agenzia delle Entrate e consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili. Nei condomini minimi, che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore, la comunicazione è effettuata da un condòmino designato.
 
Senza la comunicazione, la cessione del credito diventa inefficace.
 

CNA: 'eliminare i limiti e dare a tutti le stesse possibilità'

La Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ha giudicato apprezzabile la possibilità di cessione del credito alle banche. "Il limite della novità - ha affermato in una nota - risiede però nel fatto che la misura riguarda esclusivamente i soggetti incapienti ed è riservata alle spese per la riqualificazione energetica dei condomini".  CNA ritiene, invece, che possa e debba essere estesa a tutti i soggetti e per tutti i lavori edili sui quali sono concesse detrazioni fiscali, per produrre un più forte effetto moltiplicatore sulla domanda interna. 
 

Sismabonus, non cambiano le regole per la cessione

Il provvedimento pubblicato nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate modifica solo le regole per la cessione dell’Ecobonus. Resta quindi invariato il funzionamento per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico. Per gli interventi antisismici, la cessione può essere effettuata solo a favore di fornitori o altri soggetti privati. Sono escluse le Amministrazioni Pubbliche e le banche.
 
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