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Edilizia libera, il vincolo pone la questione autorizzazione paesaggistica

Edilizia libera, il vincolo pone la questione autorizzazione paesaggistica

Alcuni interventi indicati dal Glossario Unico sono esentati, per altri l’autorizzazione paesaggistica è necessaria

Vedi Aggiornamento del 26/03/2024
Edilizia libera, il vincolo pone la questione autorizzazione paesaggistica
di Alessandra Marra
21/05/2018 - La pubblicazione del Glossario Unico delle opere di edilizia libera ha ‘liberalizzato’ 58 tipologie di lavori, esentandoli dal titolo abilitativo (CILA, SCIA ecc). Resta però fermo l'obbligo di rispettare le norme specifiche su paesaggio, beni culturali, antincendio ecc.
 

Edilizia libera e autorizzazione paesaggistica

Il Glossario Unico  (DM 2 marzo 2018) evidenzia che le opere ‘liberalizzate’ vanno realizzate nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative sull’attività edilizia di settore, come le disposizioni in materia paesaggistica.
 
L'autorizzazione paesaggistica è regolamentata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004): per interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, la norma indica l’obbligo di richiedere all'ente competente un’autorizzazione che certifichi la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
 
Il DPR 31/2017 ha modificato le norme sull’autorizzazione paesaggistica, ampliando la casistica degli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata.
 
Di conseguenza, a seconda dell’intervento che si intraprende, sarà possibile ricorrere a tre procedure diverse:
- intervento libero senza autorizzazione paesaggistica;
- autorizzazione paesaggistica semplificata;
- autorizzazione paesaggistica ordinaria.
 
Molti degli interventi elencati nel Glossario sono esonerati dall’autorizzazione paesaggistica, altri richiedono quella semplificata, per nessuno di essi è prevista l’autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Quindi, prima di intraprendere i lavori, anche se classificati come edilizia libera, va verificata la situazione dal punto di vista paesaggistico. 
 
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AI LAVORI DI EDILIZIA LIBERA

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
 

Edilizia libera, gli interventi esonerati da autorizzazione paesaggistica

Il DPR 31/2017 esonera dall'obbligo di autorizzazione gli interventi riguardanti aree ed edifici vincolati dal piano paesaggistico, ricadenti nell’Allegato A.
 
Tra gli interventi per cui non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica ci sono:
- l’installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
- tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo poste a corredo di attività economiche, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
- la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm. 
 

Edilizia libera: gli interventi per cui è richiesta l’autorizzazione semplificata

L’Allegato B del DPR 31/2017 contiene gli interventi di lieve entità per i quali si esegue una procedura di autorizzazione semplificata che va inviata telematicamente.
 
A livello documentale, il DPR prevede un modello unificato di istanza di autorizzazione e un modello di relazione paesaggistica semplificata. L’iter per la conclusione delle pratiche, in questo caso, è massimo di 60 giorni.
 
Tra gli interventi di edilizia libera per cui è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata ci sono:
- la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm;
- l’installazione di impianti di climatizzazione su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni
comunque visibili dallo spazio pubblico;
- l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici visibili dagli spazi pubblici esterni.
 
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