Decreto Legge 25/06/2008 n. 112
(Gazzetta ufficiale 25/06/2008 n. 147)
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
testo in vigore dal: 25-6-2008
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo
economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione
di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica,
nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione
amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei
procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza
pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede
internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di
finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di
stabilita' e crescita assunti;
Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi
di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati
vincoli;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 giugno 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalita' e ambito di intervento
1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure
necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel
Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2009:
a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo 0,1 per cento nel 2011 nonche' a mantenere il rapporto tra
debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli
andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo
triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in
materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attivita'
imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di
energia, potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle citta' nonche' attraverso interventi volti a garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita' di impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 2.
Banda larga
1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di
comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia' esistenti di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in titolarita' di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti le parti, senza che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
3. Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di
infrastrutture, all'Autorita' Garante per le Comunicazioni
dall'articolo 89, primo comma, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. All'Autorita' Garante per le Comunicazioni compete
altresi' l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 4, terzo
comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di
installazione delle reti dorsali.
4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico
dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da realizzare
alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16,
comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.
6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di efficacia di tre anni. L'interessato e' comunque tenuto a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente
l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di inizio attivita' da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove entro il termine indicato al comma 3 sia riscontrata l'assenza di
una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano
specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica o
salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare
il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si
rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E'
comunque salva la facolta' di ripresentare la denuncia di inizio
attivita', con le modifiche le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa vigente.
11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al
comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato
rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001. Puo' applicarsi, ove ritenuta piu' favorevole dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi alla installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio
indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale
attivita' possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non necessita di autonomo titolo abilitativo.
15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione
degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su
immobili di proprieta' privata, senza la necessita' di alcuna
preventiva richiesta di utenza.
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 3.
Start up
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
«6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e
stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che
svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione del
capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle
medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma precedente non
puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.».
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONEE COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
Art. 4.
Strumenti innovativi di investimento
1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla
realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
la valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo,
anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono
essere costituiti appositi fondi di investimento con la
partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un
sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi
locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
disciplinate le modalita' di costituzione e funzionamento dei fondi,
di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.
Capo II
Impresa
Art. 5.
Sorveglianza dei prezzi
1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
«198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle
informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento
e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate
a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e
servizi. I risultati dell'attivita' svolta sono messi a disposizione,
su richiesta, dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.».
«199. Per l'esercizio della propria attivita' il Garante di cui al
comma precedente si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, nonche' del supporto
operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini
conoscitive. Il Garante puo' convocare le imprese e le associazioni
di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo
dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e
normale andamento del mercato. L'attivita' del Garante viene resa
nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del
Ministero dello sviluppo economico.».
2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole «di cui al comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».
Capo II
Impresa
Art. 6.
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e co [ . . . ]
TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI
Consiglia questa pagina ai tuoi amici