Norme Correlate
Ministero dello Sviluppo economico - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", corredato delle relative note
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Decreto Pres. Repubblica 02/04/2009 n. 59
(Gazzetta ufficiale 10/06/2009 n. 132)
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
testo in vigore dal: 25-6-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli
edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione degli
edifici;
l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione
d'uso degli edifici;
l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto
dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
e' disciplinato dalla [ . . . ]
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