Bozza non ancora in vigore 18/11/2004
Riforma del diritto delle professioni intellettuali (Vietti bis)
Riforma del diritto delle professioni intellettuali (Vietti bis)
TITOLO I
PARTE GENERALE
CAPO I
ARTICOLO 1 - OGGETTO
1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. La disciplina delle professioni intellettuali per il cui esercizio è necessario il superamento dell'esame di Stato ai sensi dell'art.33, comma 5, della Costituzione spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.
3. Le presente legge determina i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione in riferimento alle professioni intellettuali non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
4. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti, alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è richiesto un titolo di studi universitario o a quest’ultimo equiparato.
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per “professione”, la professione intellettuale;
b) per “professione di interesse generale”, la professione di cui al titolo II della presente legge, il cui esercizio incide su interessi generali meritevoli di specifica tutela, per lo svolgimento della quale è richiesta l'iscrizione in albi previo superamento di un esame di Stato e il possesso degli altri requisiti stabiliti dall'ordinamento di categoria;
c) per “professione riconosciuta”, la professione di cui al titolo III della presente legge;
d) per “libero professionista”, colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime convenzionato ove previsto da legge speciale
e) per “professionista dipendente”, il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per “professionista”, il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per “categoria”, l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per “esercizio professionale”, l'esercizio della professione;
i) per “prestazione professionale”, la prestazione del professionista [ . . . ]
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