Bozza non ancora in vigore 11/07/2006 n. S. 786
Norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell’efficienza, dell’innovazione del sistema energetico e della mobilità (Ddl Ronchi)
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di ridurre le emissioni di gas di serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, e ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, riducendo i costi dell’importazione di energia primaria, favorendo l’innovazione tecnologica, la competitività, la qualità dello sviluppo e l’occupazione, adottando le migliori tecniche disponibili e le migliori esperienze europee ed internazionali, nonché promuovendo:
a) la crescita della produzione, della distribuzione e dell’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;
b) la crescita dell’efficienza nella produzione, nella distribuzione e negli usi finali dell’energia;
c) l’innovazione del sistema energetico;
d) una mobilità più sostenibile.
Art. 2.
(Tariffe minime incentivanti
per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili)
1. Al fine di promuovere la crescita dell’impiego di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica sono adottate tariffe incentivanti, differenziate per fonte, che, senza costi eccessivi, riconoscano anche il valore dei vantaggi ambientali e del ricorso a risorse locali, forniscano un quadro certo agli investimenti ed all’innovazione tecnologica del settore, favoriscano la libera crescita e diffusione di essi.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas determina le tariffe incentivanti di cui al comma 1, le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe medesime, per le fonti e secondo i criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.
3. Le tariffe minime incentivanti di cui al comma 1 si applicano all’energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti che entrino in esercizio a partire da sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una du [ . . . ]
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