Bozza non ancora in vigore 13/11/2007 n. 488
Regione Piemonte - Legge della pianificazione per il governo del territorio
Titolo I.
FINALITÀ, PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I.
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1
(Finalità della legge)
1.La Regione Piemonte stabilisce, con la presente legge, le regole fondamentali per il governo integrato del territorio regionale, a cui concorrono province, città metropolitane, comuni, comunità montane e associazioni comunali, secondo le competenze dell'autonomia proprie di ciascun ente e dei rispettivi piani.
Art. 2
(Principi e obiettivi)
1.Nell'attività di pianificazione per il governo del territorio si applicano i seguenti principi:
a)sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, fra loro necessariamente integrati;
b)perseguimento dell'interesse collettivo;
c)leale cooperazione e collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze sul governo del territorio per il concreto perseguimento degli obiettivi della legge;
d)trasparenza delle azioni amministrative;
e)partecipazione dei cittadini e delle forze economiche e sociali al processo di piano nelle fasi di formazione, individuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo operativo.
2.L'attività di pianificazione per il governo del territorio persegue i seguenti obiettivi:
a)tutela e valorizzazione del territorio, qualificando i sistemi insediativi, assicurando il rispetto dei beni rilevanti per la comunità, la parità dei diritti, la considerazione della qualità della vita delle generazioni presenti e future;
b)consumo di nuovo territorio solo quando dimostrata l'inesistenza di soluzioni alternative;
c)individuazione dei sistemi territoriali che definiscono la struttura del territorio a livello regionale e provinciale per garantire un più efficiente governo del territorio e dello sviluppo;
d)sviluppo sostenibile, nella consapevolezza che tra sviluppo economico, paesaggio e ambiente vi è una relazione di interdipendenza che richiede, a ogni livello di governo, la verifica, nella loro coerenza, nei loro effetti, nella loro necessità, delle scelte che incidono sul territorio;
e)perequazione urbanistica e perequazione territoriale, conseguite attraverso gli atti di pianificazione.
3.Gli obiettivi sono perseguiti attraverso:
a)la conoscenza del territorio nelle sue diverse componenti e degli strumenti di governo che lo interessano;
b)l'integrazione e l'interrelazione tra pianificazione generale e quella di settore e specialistica;
c)la valutazione ambientale integrata dei piani e degli effetti che le scelte operate dai medesimi producono sull'utilizzo delle risorse territoriali, sull'assetto del territorio, sull'ambiente, sulla salute, sulla realtà sociale ed economica;
d)la copianificazione, costituita dalla partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, anche statali, ciascuna per le proprie competenze, all'attività di pianificazione del territorio ai diversi livelli;
e)intese e accordi tra soggetti pubblici e tra questi e i soggetti privati nella fase operativa della pianificazione.
Capo II.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
(Conoscenza e sistema informativo del territorio)
1.La Regione, le sue agenzie e i suoi enti strumentali, le province e gli enti locali concorrono alla realizzazione del sistema informativo geografico regionale, idoneo a consentire la conoscenza, sistematicamente aggiornata, del territorio e degli strumenti di pianificazione.
2.Il sistema informativo assicura ai soggetti interessati al processo di governo del territorio la condivisione, l'agevole accesso e la diffusione delle informazioni disponibili.
3.Al fine di garantire la costante attendibilità delle informazioni, il sistema informativo garantisce l'organizzazione georeferenziata della conoscenza, la definizione della documentazione e il monitoraggio della pianificazione e delle azioni di trasformazione del territorio in correlazione e coerenza con gli altri strumenti di monitoraggio dei comportamenti e delle dinamiche socioeconomiche ed ambientali regionali, nazionali ed europei e con il coordinamento della struttura regionale per il governo del territorio di cui all'articolo 37, comma 1.
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