Pavimentazioni drenanti

Scheda Normativa

Norme Correlate

Legge regionale 08/07/ 2011 n. 13

Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici

Bozza non ancora in vigore 16/09/ 2010 n. 91

Regione Veneto - Modifica alle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e 9 ottobre 2009, n. 26 "Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"

Bozza non ancora in vigore 28/07/ 2010 n. 79

Regione Veneto - Modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26 “Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia”

Bozza non ancora in vigore 20/07/ 2010 n. 73

Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche"

Legge regionale 09/10/ 2009 n. 26

Regione Veneto - Modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.

Circolare 29/09/ 2009 n. 4

Regione Veneto - Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007,n. 16”in materia di barriere architettoniche” . Note esplicative.

Delibera/zione 04/08/ 2009 n. 2508

Regione Veneto - Giunta Regionale - Applicazione del co.1 dell’art. 5 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”

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14/11/2011
Regione Veneto, circolare esplicativa sul Piano Casa

Indicazioni per Comuni e Province sull’applicazione della legge regionale 13/2011

27/09/2011
Piano Casa Veneto, linee guida per il periodo transitorio

Chiesta una circolare per sbloccare le domande presentate ai sensi della vecchia normativa

27/06/2011
Piano Casa Veneto, ok dalla Commissione Urbanistica

Ampliamenti nei centri storici e in zona agricola giudicati buona soluzione contro il consumo di suolo

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Nuovo termine a luglio 2013, facilitati gli ampliamenti in area agricola e con demolizioni parziali

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23/09/2010
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Chiesta anche la semplificazione del Pua senza doppio passaggio Consiglio - Giunta

Legge regionale 08/07/2009 n. 14

(Gazzetta regionale 10/07/2009 n. 56)

Regione Veneto - Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche (Piano Casa)

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
p r o m u l g a
la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità
1. La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno
del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al
miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere,
ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente
nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle
fonti di energia rinnovabili.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione
che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi
della normativa statale, regionale o dagli strumenti urbanistici
e territoriali.
3. Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o
vincolate ad uso pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2,
3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell’ente titolare
della proprietà demaniale o tutore del vincolo.

Art. 2

Interventi edilizi
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni
dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici
e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito
l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento
del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento
della superficie coperta se adibiti ad uso diverso.
2. L’ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato
in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando
un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non
risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del
fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di
un corpo edilizio separato, di carattere accessorio e pertinenziale.
3. Nei limiti dell’ampliamento di cui al comma 1 sono
da computare l’eventuale recupero dei sottotetti esistenti al
31 marzo 2009 aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 6 aprile 1999,
n. 12 “Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi” con
esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contenzioso in
qualsiasi stato e grado del procedimento.
4. In caso di edifici composti da più unità immobiliari
l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente
per ciascu [ . . . ]

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