Barriera per protezione cantieri

Scheda Normativa

Norme Correlate

Decreto Pres. Repubblica 19/10/ 2011 n. 227

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Bozza non ancora in vigore 14/10/ 2010

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011 - 2013

Circolare 10/08/ 2010 n. 3

Agenzia del Territorio - Art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 - Aggiornamento del Catasto

Circolare 09/07/ 2010 n. 2

Agenzia del Territorio - Attuazione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Articolo 19, comma 14. Prime indicazioni

Decreto Legge 31/05/ 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. Ordinario n.114)

Comunicato

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato (Disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122)

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Lo hanno chiesto all’Agenzia delle Entrate le organizzazioni imprenditoriali

Legge dello Stato 30/07/2010 n. 122

(Gazzetta ufficiale 30/07/2010 n. 176)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
degli articoli 5, comma 10, e 12, comma 12, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, nonche' del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica: (atto n. 2228)
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 31 maggio
2010.
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il
1° giugno 2010 con pareri delle Commissioni lª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª,
8ª 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita1'8 ed
il 9 giugno 2010.
Esaminato dalla 5ª Commissione il 1°, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 24,
25, 29 e 30 giugno 2010; il 1°, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14 luglio 2010.
Relazione scritta presentata il 13 luglio 2010 (S. 2228- A),
relatore sen. Azzolini.
Esaminato in Aula i1 9, 15 e 29 giugno 2010; il 6, 8, 13 e 14
luglio 2010 ed approvato, con modificazioni, il 15 luglio 2010.
Camera dei deputati: (atto n. 3638)
Assegnato alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
in sede referente, il 19 luglio 2010 con pareri del Comitato per la
legislazione e delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione il 19, 20, 21 e 22 luglio 2010.
Esaminato in Aula il 26, 27 luglio 2010 ed approvato il 29 luglio
2010.


Avvertenza:
Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, e' stato
pubblicato in Supplemento Ordinario n. 114/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010.
A norma dell'art. 15 comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato qui di seguito.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78

All'articolo 2, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Dato il vincolo europeo alla stabilizzazione della spesa
pubblica, nel caso in cui gli effetti finanziari previsti in
relazione all'articolo 9 risultassero, per qualsiasi motivo,
conseguiti in misura inferiore a quella prevista, con decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' disposta, con
riferimento alle missioni di spesa dei Ministeri interessati, una
ulteriore riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di cui al
quarto periodo del presente comma sino alla concorrenza dello
scostamento finanziario riscontrato».
All'articolo 4:
al comma 2, nella lettera d), le parole: «nello 0,20 per cento dei
pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte» sono
sostituite dalle seguenti: «nel 20 per cento delle commissioni di
interscambio conseguite dal gestore del servizio per pagamenti
diretti effettuati dai cittadini tramite le carte»;
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano, a decorrere
dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 383 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
4-ter. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con i nuovi
criteri indicati dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio
2011 le competenze fisse ed accessorie al personale delle
amministrazioni centrali dello Stato sono imputate alla competenza
del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i
pagamenti e le eventuali somme rimaste da pagare alla fine di ogni
esercizio relativamente alle competenze accessorie sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
competenti capitoli/piani gestionali dell'esercizio successivo.
4-quater. I pagamenti delle retribuzioni fisse ed accessorie dei
pubblici dipendenti, effettuati mediante utilizzo delle procedure
informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e
dei servizi, sono emessi con il solo riferimento ai pertinenti
capitoli di bilancio e successivamente, a pagamento avvenuto, ne
viene disposta l'imputazione agli specifici articoli in cui si
ripartisce il capitolo medesimo. Sono riportati nell'elenco previsto
dall'articolo 26, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i
capitoli con l'indicazione dei soli articoli relativi alle competenze
fisse. Non possono essere disposte variazioni compensative tra le
dotazioni degli articoli di cui al citato elenco e gli altri articoli
in cui si ripartisce il capitolo.
4-quinquies. Gli importi relativi ai pagamenti delle competenze
fisse ed accessorie disposti attraverso le procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei
servizi, e non andati a buon fine, sono versati dalla tesoreria
statale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo specifico piano gestionale dei pertinenti
capitoli di spesa, al fine della riemissione con le medesime
modalita' dei titoli originari. Le procedure di rinnovo dei pagamenti
sono stabilite con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare di cui all'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4-sexies. All'inizio di ogni anno, le amministrazioni di cui al
comma 4-bis stabiliscono, con decreto del Ministro competente, una
dotazione finanziaria per ogni struttura periferica, sia decentrata
che delegata, a valere sugli stanziamenti concernenti le competenze
accessorie al personale, entro i cui limiti le medesime strutture
periferiche programmano le attivita'. La predetta dotazione viene
successivamente definita, nel rispetto dei citati limiti, in
relazione ai criteri stabiliti dagli accordi sindacali intervenuti in
sede di contrattazione collettiva integrativa.
4-septies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre
200 [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
PER GLI UTENTI REGISTRATI


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