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Scheda Normativa

Norme Correlate

Delibera/zione 30/10/ 2009 n. 3014

Regione Valle d’Aosta - Approvazione delle definizioni integrative, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e delle prescrizioni previsti, rispettivamente, dagli articoli 2, 6 e 15, commi 1 e 2, della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia)

Legge regionale 18/04/ 2008 n. 21

Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia

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Legge regionale 02/03/2010 n. 8

(Gazzetta regionale 23/03/2010 n. 12)

Regione Valle d'Aosta - Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia)

ARTICOLO 1

(Modificazioni all’articolo 1)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale
18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico
nell’edilizia), è aggiunta la seguente:

“ibis) le linee guida per l’introduzione, negli strumenti urbanistici, di
criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di
demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;”.

2. Dopo la lettera ibis) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 21/2008,
come inserita dal comma 1, è aggiunta la seguente:

“iter) l’istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per
installatori e imprese edili.”.








ARTICOLO 2

(Sostituzione dell’articolo 3)

1. L’articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del
contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a
quelli oggetto dei seguenti interventi:

a) trasformazione edilizia di cui all’articolo 52 della legge regionale 6
aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale
della Valle d’Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione
degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano
componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare;
b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
c) nuova installazione, ristru [ . . . ]

TESTO INTEGRALE DISPONIBILE
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