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GSE - Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico) - Revisione 2

Linee Guida 11/07/ 2011

GSE - Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)

Decreto Legislativo 03/03/ 2011 n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81)

Direttiva CEE 23/04/ 2009 n. 2009/28/CE

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

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Decreto Ministeriale 05/05/2011

(Gazzetta ufficiale 12/05/2011 n. 109)

Ministero dello Sviluppo Economico - Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (Quarto Conto Energia per il fotovoltaico)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ed in
particolare:
l'art. 23 relativo ai principi generali per la ridefinizione dei
regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica, con particolare riferimento
all'efficacia e all'efficienza degli incentivi, alla riduzione degli
oneri in capo ai consumatori, alla gradualita' di intervento a
salvaguardia degli investimenti effettuati, alla flessibilita' della
struttura dei regimi di sostegno per tenere conto dell'evoluzione dei
meccanismi di mercato e delle tecnologie delle fonti rinnovabili, con
motivi di esclusione dagli incentivi stessi;
l'art. 25, comma 9, il quale prevede che le disposizioni del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, si
applicano alla produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio entro il 31 maggio 2011;
l'art. 25, comma 10, il quale prevede che, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41,
l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti
solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al
termine di cui al comma 9 e' disciplinata con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:
a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le
tariffe incentivanti;
b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della
riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli
incentivi applicati negli Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate
sulla base della natura dell'area di sedime;
d) applicazione delle disposizioni dell'art. 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il
presente comma;
Visto l'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28
del 2011, il quale dispone, che dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali
e' consentito a condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall'allegato 2 dello stesso decreto:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1
MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli
impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2
chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti piu' del 10
p [ . . . ]

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