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Scheda Normativa

Norme Correlate

Legge dello Stato 18/05/ 2012 n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Legge dello Stato 24/03/ 2012 n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività(Decreto-legge liberalizzazioni)

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Decreto Legge 24/01/2012 n. 1

(Gazzetta ufficiale 24/01/2012 n. 19)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Decreto Liberalizzazioni)

Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012

Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana


il seguente decreto-legge:

Art. 1


Liberalizzazione delle attivita' economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di liberta' di iniziativa economica
sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione
comunque denominati per l'avvio di un'attivita' economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita'
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche
perseguite, nonche' le disposizioni di pianificazione e
programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente
finalita' economica o prevalente contenuto economico, che pongono
limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati
ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di
nuove attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici
ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori gia'
presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi,
ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalita',
ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori
economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni
all'accesso ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni
caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e
ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalita' di interesse
pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i
quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo condizioni di
piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti, presenti
e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli
necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al
paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla
liberta', alla dignita' umana e possibili contrasti con l'utilita'
sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli
obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i
criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle
Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di
intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro
il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le
attivita' per le quali permane l'atto preventivo di assenso
dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio
delle attivita' economiche, nonche' i termini e le modalita' per
l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato
che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento,
anche in merito al rispetto del principio di proporzionalita'. In
mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato
positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e
alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi
restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120
della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto
adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosita'
degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il
termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero
dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In
caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosita'. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di
Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei
rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i
servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.




Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni


Art. 2


Tribunale delle imprese

1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite,
ovunque compaiano, dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia
di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in
materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice
civile ovvero alle societa' da queste controllate o che le
controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di
socio e' oggetto di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i
diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi
sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai
creditori delle societa' controllate contro le societa' che le
controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n.
3, all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies codice
civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o
forniture di rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di
cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile, quando
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la
sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita'
relative alle competenze previste dal presente articolo senza nuovi o
maggiori oneri e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente".




Titolo I CONCORRENZA Capo I Norme generali sulle liberalizzazioni


Art. 3


Accesso dei giovani alla costituzione
di societa' a responsabilita' limitata

1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente
articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita'
limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
non abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve
indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa'
semplificata a responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il
conferimento deve farsi in denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo
comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli
amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro
delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale,
allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e' effettuata con unica
comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale
si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei
requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine
perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso
inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del
registro, su richiesta degli amministratori, verificata [ . . . ]

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