Scheda Normativa

Norme Correlate

Decreto Ministeriale 21/02/ 2013 n. 46

Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro

Parere 05/07/ 2012 n. 3126

Consiglio di Stato - Parere sullo schema di Decreto Ministeriale recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27

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Decreto Ministeriale 20/07/2012 n. 140

(Gazzetta ufficiale 22/08/2012 n. 195)

Ministero della Giustizia - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012



Capo I

Disposizioni generali



IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con
osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
in data 16 luglio 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei
professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni
del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare
analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non
espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo
qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono
ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la
prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla
stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo
giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico
professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si
applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa
prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti
incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2 [ . . . ]

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