Circolare 07/04/2000 n. 71/E
Ministero delle finanze - Art. 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488: Applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (d’ora in poi indicato brevemente come art. 7, comma 1, lett. b)). Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica, in linea generale, anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell’intervento di recupero .
In relazione a tale disposizione sono stati forniti i primi chiarimenti con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999. Si ritiene, tuttavia, utile affrontare le ulteriori problematiche interpretative emerse in questo primo periodo di vigenza dell’agevolazione, introdotta, come noto, per recepire la direttiva comunitaria 1999/85/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999, con la quale è stata concessa agli Stati membri la facoltà di applicare, per un periodo di tempo determinato, una aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro.
l. Immobili interessati all’agevolazione
L’art. 7, co. 1, lett. b) fa espresso riferimento ai fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Devono ritenersi tali:
a) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, ad eccezione di quelle [ . . . ]
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