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Bozza non ancora in vigore 29/05/ 2008

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

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Decreto Legge 08/04/2008 n. 59

(Gazzetta ufficiale 09/04/2008 n. 84)

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee

testo in vigore dal: 9-4-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da
procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della
giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, delle
politiche agricole alimentari e forestali, della salute, del lavoro e
della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie
locali;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli
organi di giustizia civile

1. Nei giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al
recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di
seguito denominata: «decisione di recupero», il giudice puo'
concedere la sospensione dell'efficacia del titolo amministrativo o
giudiziale di pagamento, conseguente a detta decisione, se ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero,
[ . . . ]

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